In caso di sinistro con auto non identificata, il trasportato può sempre invocare la responsabilità del conducente

Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16477/2017, nella quale si ricorda che la finalità della norma è quella di assicurare al passeggero la strada il più semplice e veloce per il risarcimento

12 Luglio 2017
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Si esamina il caso di un sinistro che ha coinvolto due auto, una delle quali rimasta non identificata. Nel giudicare la questione la Corte di Cassazione ha ricordato un importante principio di diritto:

“La persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell’assicuratore del vettore, ai sensi dell’art. 141 cod. ass., anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato“.

I giudici hanno anche evidenziato come, stando al dato testuale, le finalità della norma sono quelle di tutelare il passeggero in caso di scontro, fornendogli il modo più semplice e veloce possibile per il risarcimento al quale ha diritto. Come? Individuando il soggetto sul quale allocare il rischio assicurativo in quello per lui più facilmente individuabile. 

Deve perciò a maggior ragione ritenersi che l’art. 141 cod. ass. si applichi a prescindere dall’esistenza di due veicoli entrambi dotati di regolare assicurazione privata.

Consulta la Sentenza n. 16477 del 5/7/2017, Corte di Cassazione