Reato di tortura: la legge 110/2017 in Gazzetta Ufficiale

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio la legge 110/2017, che introduce all’interno del Codice Penale i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura

19 Luglio 2017
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Arrivata finalmente la pubblicazione della legge 110/2017, che introduce nel Codice Penale due nuove fattispecie di reato:

Art. 613-bis: tortura

Il primo, il 613-bis, punisce chi cagiona sofferenze fisiche o traumi psichici a una persona privata della libertà personale, o affidata alla custodia, vigilanza, controllo, cura e simili della persona che commette il reato.

Pesanti le pene: da quattro a dieci anni, ma attenzione, la pena sale da un minimo di cinque a un massimo di dodici anni se a macchiarsi del delitto è un pubblico ufficiale. Previste aggravanti anche in caso di lesioni personali, fino all’ergastolo in caso di morte della persona torturata.

Tuttavia, specifica il nuovo articolo, l’aggravante non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

Art. 613-ter: Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura

Il pubblico ufficiale che istiga un altro pubblico ufficiale a commettere il delitto di tortura è punito, se l’istigazione non porta al compimento del reato, con la reclusione dai sei mesi fino ai tre anni.

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