Accensione di fuochi artificiali: il Ministero dell’Interno fornisce nuove indicazioni

Pubblichiamo la circolare 13 luglio 2017 del Ministero dell’Interno, avente ad oggetto “Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’art. 57 del TULPS – Fuochi acquatici – Emissioni sonore.”

24 Luglio 2017
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Il Ministero dell’Interno ha emanato una nuova circolare, avente data 13 luglio 2017, che contiene disposizioni in ordine alla sicurezza in occasione dell’accensione di fuochi artificiali.

Fuochi artificiali: distanze di sicurezza e siti di sparo

La circolare si apre innanzitutto con un’analisi in merito alla scelta dei siti di sparo e delle distanze di sicurezza. Laddove sia possibile è preferibile scegliere siti che consentano di lanciare i fuochi in direzione opposta al pubblico. La linea di tiro deve essere perpendicolare alle file ideali che il pubblico andrebbe a formare, con un’oscillazione massima di 45° (si rimanda alle figure inserite in circolare per maggiore chiarezza).

In caso di lancio in direzione del pubblico sono previste distanze di sicurezza che vanno dai 30 metri (per fontane e fuochi simili) a un massimo di 300 m + 2 volte la gittata dichiarata del fuoco.

In ogni caso, nello scegliere il sito, è necessario valutarne attentamente l’idoneità a garantire la sicurezza delle persone coinvolte nell’evento. Qualora sia necessario mantenere siti “a rischio” per motivazioni storiche o folcloristiche è possibile richiedere al pirotecnico un documento di valutazione che contenga indicazioni per ridurre il pericolo.

Emissioni sonore dei fuochi artificiali e ulteriori indicazioni

Il documento contiene informazioni anche in merito alle emissioni sonore massime. I fuochi non devono produrre rumore oltre i 120 dB. Il sindaco è autorità competente per l’autorizzazione in deroga di attività che superino i valori sonori permessi dal regolamento comunale.

Per quanto riguarda le condizioni meteorologiche, è necessario che queste siano favorevoli e non tali da pregiudicare l’assoluta sicurezza dello spettacolo. Il pirotecnico deve valutare la presenza del vento, prendendo poi le dovuto misure di sicurezza ulteriori, come limiti nei tiri o l’aumento delle distanze di sicurezza.

Consulta la circolare 13 luglio 2017 del Ministero dell’Interno