La direttiva 21 luglio 2017 in materia di prevenzione e contrasto dei sinistri stradali (Terza Parte)

G. Carmagnini analizza per noi la recente direttiva 21 luglio 2017, in materia di prevenzione e contrasto dei comportamenti che possono causare incidenti stradali, fra cui alta velocità, distrazione e guida in stato di ebbrezza (terza e ultima parte).

7 Agosto 2017
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Approfondimento di G. Carmagnini

Modalità operative

L’ultima sezione della direttiva 2017, come la precedente direttiva 2009, contiene alcune indicazioni riguardo le modalità di controllo e di contestazione, reiterando e rinviando alle parti precedenti. Le conclusioni del Ministero appaiono in verità prolisse e sintomo della difficoltà di coordinare, all’interno di un unico documento, tutte le disposizioni impartite nel corso di oltre un ventennio
Viene ribadito che le postazioni per il controllo completamente remotizzato delle violazioni, cioè senza la necessità della presenza degli agenti e della contestazione immediata, possono essere collocate solo sulle autostrade (A) e sulle strade extraurbane principali (B) a prescindere da qualsiasi valutazione della possibilità o meno di fermare i veicoli per la contestazione immediata, mentre è comunque ammessa la collocazione sulle strade extraurbane secondarie (C) e urbane di scorrimento (D) in base alla preventiva valutazione del prefetto circa la sussistenza delle condizioni che rendono oggettivamente pericoloso o impossibile fermare i veicoli per procedere alla contestazione immediata delle violazioni. Invece, le altre tipologie di strada, ovvero anche quelle di tipo C o D che non presentano le condizioni di cui sopra, possono essere oggetto del controllo del rispetto dei limiti di velocità solo con la presenza degli organi di polizia a presidio dei mezzi di controllo.

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