Il senso unico alternato

Approfondimento dell’Avv. F. Dimita sull’applicazione e metodi di gestione del senso unico alternato

12 Settembre 2017
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Approfondimento dell’Avv. F. Dimita

Il senso unico alternato è un sistema di gestione del traffico dove in una carreggiata vengono alternati i due sensi di marcia. Viene generalmente adottato su strettoie causate da cantieri sulla strada oppure su tratti di strada che non consentono, a causa delle caratteristiche morfologiche, la costruzione di carreggiate a doppio senso. Esistono due metodi di gestione del senso unico alternato, la cui applicazione varia a seconda delle caratteristiche della strettoia in cui viene adottato: ciclo semaforico e diritto di precedenza  nei sensi unici alternati. L’ambito applicativo si riscontra nelle fattispecie  previsti all’art 150 del Codice della strada. L’articolo 150 del codice della strada stabilisce i criteri cui devono attenersi due veicoli in situazioni di incrocio non agevole o impossibile per condizioni di traffico o di strada. La situazione è quella in cui due veicoli, circolanti con senso di marcia opposto, non riescono a passare contemporaneamente o, come comunemente si dice, a scambiarsi in quel preciso tratto di strada. L’articolo in questione, però, prende in esame solo situazioni occasionali che si vengano a realizzare per motivi contingenti, ad esempio lavori in corso sulla carreggiata, veicoli fermi od altri ostacoli che ostruiscano un senso di marcia ecc.; non sono invece contemplate le situazioni permanenti di incrocio impossibile, quale ad esempio l’esistenza di una strettoia ineliminabile, nelle quali il comportamento dei conducenti viene generalmente determinato da una specifica segnaletica stradale presente sul posto atta ad indicare il diritto di precedenza. L’ articolo in esame.  Comunque va fatto presente che qualsiasi tentativo di codificare tutte le possibili ipotesi che possono verificarsi in montagna o in condizioni ove la strada abbia caratteristiche geometriche da non consentire il passaggio contestuale di due autoveicoli, non riuscirà mai a contemplare tutte la casistiche esistenti. Il comma 1 dell’articolo in questione stabilisce che quando l’incrocio fra due veicoli non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri ostacoli, è tenuto a fermarsi il conducente il cui senso di marcia risulti ostacolato a tal punto da dover invadere la corsia di marcia opposta per poter proseguire. Il comma 2 indica quale deve essere il comportamento dei conducenti che si trovino a scambiarsi su strade di montagna o a forte pendenza in situazioni di difficile o impossibile incrocio. La norma prescrive che sia il conducente che procede in discesa a dover accostare quanto più possibile al margine destro della carreggiata o a spostarsi sulla prima piazzola utile, ove esista. Tuttavia sono previste alcune deroghe al principio generale, data la diversità dei casi reali che si possono verificare. Infatti, il secondo periodo del comma 2 stabilisce che, nel caso in cui il conducente che procede in salita sia vicino ad una piazzola, sia quest’ultimo a doversi fermare sulla stessa, se la strada è talmente stretta da impossibilitare lo scambio anche con l’arresto del veicolo procedente in discesa e si renda quindi necessaria una manovra di retromarcia. Riguardo alla suddetta manovra, i criteri sono fissati al comma 3, dove è stabilito che, nei casi in cui la retromarcia sia inevitabile, la manovra deve essere eseguita dal veicolo meno ingombrante e più maneggevole; quindi, i complessi di veicoli hanno la precedenza su tutti gli altri veicoli, quelli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate rispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate e gli autobus rispetto agli autocarri. Se i due veicoli che si incrociano appartengono alla medesima categoria, la retromarcia spetta al conducente procedente in discesa, con la stessa deroga prevista al comma 2 per il conducente che procede in salita specialmente se si trovi in prossimità di una piazzola. Ovviamente il senso unico alternato  come soluzione di regolamentazione della circolazione appare applicabile quando nel tratto di strada interessato siano presenti più passi carrabili o accessi, proprio per l’impossibilità di regolamentare contemporaneamente più flussi di traffico nel medesimo contesto. Invece,  nel caso di presenza d una intersezione  semaforica o non, nel tratto in questione troveranno applicazione le disposizioni dettate dall’art. 145 del Codice della strada.

Il regime di traffico attraverso una strettoia di larghezza inferiore a 5,60 m può essereregolato in tre modi:

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