Cittadino straniero alla guida ma senza patente: cosa fare

Pubblichiamo un’interessante scheda operativa di R. Chianca che riguarda il caso di un cittadino estero, straniero o unionale, non in grado di esibire la patente di guida che a suo dire ha regolarmente conseguito.

19 Settembre 2017
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Approfondimento di R. Chianca

Ci sono questioni che nonostante più volte trattate, anche dalla Suprema Corte, sembra non abbiano mai fine, una di queste riguarda il caso in cui un cittadino estero unionale o straniero viene trovato alla guida di un veicolo senza essere in grado di esibire la patente di guida, nonostante a suo dire conseguita.
Ancora oggi, inspiegabilmente, alcuni Uffici/Comandi si ostinano a contestare l’art. 180 del C.d.S. con intimazione, entro il termine stabilito nell’invito, ad esibire il documento.
In realtà, ormai lo diciamo da oltre 20 anni, si tratta di una errata interpretazione della norma, in quanto dopo che le attività di polizia hanno consentito di accertare che il cittadino unionale o straniero, da ritenere responsabile della condotta di guida senza patente, non ha mai ottenuto tale documento in Italia (accertamento attraverso banca dati Motorizzazione e SDI), spetta ad egli stesso dare adeguata dimostrazione documentale di possedere un titolo abilitativo alla guida conseguito in altro Paese, e non viceversa. Quindi in questi casi è più logico contestare già nell’immediatezza del fatto la violazione amministrativa contemplata dall’art. 116 del codice stradale nazionale.
Vediamo quindi, con taglio essenzialmente operativo, quali sono gli accertamenti da svolgere da andare ad indicare negli atti (verbale di contestazione).

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