Regolarità del preavviso della postazione di controllo della velocità

Cassazione civile, ordinanza 9/10/2017, n. 23566: la prova contraria spetta al ricorrente e se il verbale da atto della corretta apposizione della segnaletica occorre la querela di falso

16 Ottobre 2017
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Il fatto. Un comune della Sardegna ha installato dei sistemi automatici di controllo dell’eccesso di velocità. Un gruppo di cittadini ha proposto ricorso, con successo al Giudice di Pace, contro una serie di verbali accertati dagli strumenti elettronici. In sede di appello il Tribunale ha confermato l’annullamento delle sanzioni per presunte carenze sull’informativa obbligatoria agli utenti stabilendo che la violazione dell’obbligo dell’informativa «forma oggetto di sindacato del giudice ordinario e cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata».

Secondo il Tribunale spetterebbe al Comune dimostrare non solo la presenza dei segnali stradali ma anche la loro idoneità alla specifica finalità informativa, con particolare riferimento alla velocità media dei veicoli in transito.

Il Comune ha proposto censure alla Corte che ha accolto le doglianze del primo cittadino e confermato al contrario la validità dei verbali.

Spetta a colui che propone il ricorso dimostrare l’inidoneità in concreto della segnaletica apposta per evidenziare il controllo della velocità.

Il ricorso dovrà pertanto essere accolto con rinvio al Tribunale per il riesame di tutte le vertenze alla luce delle indicazioni della Corte.
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