Profili sanzionatori in ipotesi di manomissione del cronotachigrafo

Pubblichiamo un articolo di R. Pullara sul corretto uso del dispositivo cronotachigrafo che è oramai un aspetto sempre più centrale nell’ottica dell’efficace gestione della sicurezza della circolazione stradale, settore in cui assume rilievo non solo la salvaguardia delle prerogative degli altri utenti della strada ma anche dell’incolumità (e dei diritti) dello stesso lavoratore/autista.

11 Dicembre 2017
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Approfondimento di R. Pullara

Il corretto uso del dispositivo cronotachigrafo è oramai un aspetto sempre più centrale nell’ottica dell’efficace gestione della sicurezza della circolazione stradale, settore in cui assume rilievo non solo la salvaguardia delle prerogative degli altri utenti della strada ma anche dell’incolumità (e dei diritti) dello stesso lavoratore/autista. Già le disposizioni comunitarie emanate nel corso degli anni Ottanta perseguivano infatti l’esigenza di garantire non solo che l’apparecchio de quo potesse essere in grado di fornire registrazioni sufficientemente esatte e facilmente identificabili ma fosse anche “di sicuro funzionamento, di facile impiego e concepito in modo da escludere al massimo le possibilità di frode” (vedi Reg. CE 3821/85).
Il presente scritto attiene proprio a quest’ultima tematica. Agli organi di Polizia Stradale, infatti, sovente accade di imbattersi in sistemi di manomissione e alterazione dei dispositivi crono-tachigrafici sempre più sofisticati ed ingegnosi, spaziando le strade dell’illegalità dalla tradizionale calamita ai più moderni congegni elettronici in grado di comprometterne il regolare funzionamento. Il codice della strada punisce tali illecite condotte mediante l’art. 179, il cui comma 3 stabilisce una sanzione pecuniaria per il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo (o limitatore di velocità) manomesso oppure non funzionante.
L’evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi in materia, tuttavia, ha in seguito condotto a sussumere la fattispecie in esame anche all’interno della disciplina penalistica, e delle previsioni di cui all’art. 437 c.p. in particolare. Tale ultima norma, rubricata “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro”, punisce con la pena della reclusione chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia. Il cronotachigrafo verrebbe dunque – in questa prospettiva – individuato quale strumento di salvaguardia e tutela della sicurezza del lavoro. Pur tuttavia, come periodicamente si evince dalle cronache, dietro la manomissione di tali sistemi si celano talvolta – purtroppo – fenomeni di imposizioni e vessazioni nei riguardi dei lavoratori, obbligati a far ricorso o ad usare congegni alterati sotto la minaccia del licenziamento.

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