Sanzione per eccesso di velocità

Cassazione civile, ordinanza 24/11/2017, n. 28136: il ricorso al giudice contro la multa non blocca l’obbligo di comunicare gli estremi della patente e le generalità del conducente

14 Dicembre 2017
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Il caso. Il Tribunale di Tivoli rigettava l’appello avverso la sentenza di primo grado, con la quale Giudice di Pace aveva rifiutato l’opposizione al verbale che contestava la violazione dell’art. 126-bis, comma 2, C.d.S.

L’opponente, proprietario del veicolo del quale, con precedente verbale, era stato contestato l’eccesso di velocità, non aveva comunicato i dati del conducente nel termine di 60 giorni dall’invito rivoltogli dal Comune.

Il ricorrente ricorre in Cassazione denunciando violazione dell’art. 23 Cost. per aver il Giudice di merito interpretato l’art. 126-bis, comma 2, C.d.S. senza tenere conto del mancato adeguamento della polizia comunale ad una circolare del Ministero dell’interno, secondo la quale il ricorso presentato avverso l’accertamento di una violazione presupposta costituisce documentato motivo dell’omissione dei dati richiesti.

La Corte ricorda che la circolare ministeriale richiamata dal ricorrentenon è atto normativo e quindi non innova la disciplina in materia.
Con un’altra censura il ricorrente contesta l’interpretazione dell’art 126-bis, più volte citato, in quanto il Tribunale non aveva tenuto conto dei principi affermati dalla Corte Costituzionale n. 27/2005.

La Corte osserva che l’originario quadro normativo di riferimento è mutato successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 (con l’art. 2, comma 164, d.l. n. 262 del 2006, conv. con modif. dalla I. n. 286 del 2006, n. 286, e con i decreti ministeriali di aggiornamento delle sanzioni pecuniarie).
La Corte ribadisce, inoltre, che la condotta relativa all’infrazione presupposta e quella attinente all’omessa o ritardata comunicazione delle generalità del conducente sono autonomamente sanzionabili «a garanzia dell’interesse pubblicistico relativo alla tempistica identificazione del responsabile, tutelabile di per sé e non in quanto collegato all’effettiva commissione di un precedente illecito».

Per questo motivo il termine per l’obbligo di comunicazione delle generalità del conducente decorre dal momento della richiesta dell’autorità, indipendentemente dagli esiti di «una concorrente impugnativa attinente alla legittimità dell’accertamento dell’illecito presupposto».
Il ricorso è stato rigettato.

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