Indicazione a stampa senza firma autografa

Pubblichiamo un approfondimento di C. Carpenedo inerente le norme che ad oggi consentono di applicare l’indicazione a stampa in luogo della firma autografa degli atti

19 Dicembre 2017
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Approfondimento di C. Carpenedo

L’ordinamento giuridico da tempo offre apposite norme per semplificare il processo di gestione amministrativa che, indubbiamente, si complica nel caso in cui il funzionario debba apporre la firma su ogni singolo atto. La questione sarà abbondantemente superata dal documento digitale ma nel frattempo, continua ad assumere un ruolo importante la possibilità di ricorrere alla noma che consente l’indicazione a stampa.

Le norme che ad oggi consentono di applicare l’indicazione a stampa in luogo della firma autografa degli atti sono principalmente due:

• D.Lgs. 12-02-1993, n. 39    Art. 3

1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.
2. Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni l’immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonchè l’emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall’indicazione della fonte e del responsabile dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l’apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.

•  Legge 28-12-1995, n. 549 Art. 1, comma 87

La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.

La prima disposizione è di carattere generale applicabile a tutti gli atti amministrativi. La seconda è dedicata ai tributi locali.

Le disposizioni si riferiscono agli atti cartacei e non riguardano sistemi digitali.

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