Nuove frontiere della notifica dei verbali del codice della strada tramite PEC (Seconda Parte)

Pubblichiamo la seconda parte dell’approfondimento di G. Carmagnini sull’obbligo di notificazione via PEC anche per i verbali del codice della strada

25 Gennaio 2018
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Approfondimento di G. Carmagnini

Esiste poi il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), richiamato dall’articolo 16-ter del decreto legge 179/2012, nella versione modificata dal d.lgs. 217/2017 e in vigore dal 27 gennaio 2018, gestito dal Ministero della Giustizia, che contiene i dati identificativi nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni, ovverossia:

  • appartenenti ad un ente pubblico
  • professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge
  • ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l’albo al Ministero della giustizia (questo non si applica per gli avvocati, il cui specifico ruolo di difensore implica che l’invio dell’albo deve essere sempre fatto dall’ordine di appartenenza o dall’ente che si difende).

Il ReGIndE non gestisce informazioni già presenti in altri registri disponibili. Si ritiene, pertanto, che questo elenco sia del tutto residuale rispetto al registro INI-PEC o IPA, ma che non possa essere ignorato.

  • Quale sarà il procedimento informatico per la notifica dei verbali non immediatamente contestati?

 

Occorre al momento semplificare la risposta mediante una schematizzazione del procedimento, in attesa di indicazioni ufficiali da parte dei Ministeri competenti.

Una volta accertate le violazioni dovrà essere redatto il verbale, ma come esperienza ci insegna, dovranno essere acquisiti i dati dell’obbligato in solido al quale notificare il verbale e tutti gli atti da allegare a questo; a tal fine si effettua l’interrogazione accedendo all’anagrafe dei veicoli presso il MIT (o al PRA). L’interrogazione rende come risultato i gli elementi necessari alla notifica, cioè i dati anagrafici o la denominazione della persona giuridica, comprensivi della residenza, per le persone fisiche, o della sede, per le persone giuridiche in genere; il sistema contiene però anche il codice fiscale del soggetto al quale deve essere notificato il verbale e tale dato è sicuramente utile, in quanto univoco, per ricercare il domicilio digitale all’interno degli indici disciplinati dal CAD a cui rinvia il decreto 18 dicembre 2017 (INI-PEC – imprese e professionisti; IPA [1] – pubbliche amministrazioni e gestori di servizi pubblici; o, quando sarà istituita, la banca dati gestita dall’agID, alimentata con i domicili eletti delle persone fisiche e degli enti di diritto privato, nonché dei professionisti e destinata a confluire nell’ANPR; il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici – ReGIndE – e ogni altro registro contenente i domicili digitali validi ai fini delle comunicazioni aventi valore legale).
Continua a leggere l’articolo

_________

[1] In verità tra gli elenchi per le notificazioni e comunicazioni elettroniche, di cui all’articolo 16-ter del decreto legge 179/2012, nella versione modificata dal d.lgs. 217/2017 e in vigore dal 27 gennaio 2018, non è indicato l’indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei servizi pubblici, di cui all’articolo 6-ter del CAD. Non si comprende se si tratti di una semplice dimenticanza, ma, tuttavia, ci pare incongruente tale omissione, probabilmente recuperabile con la previsione che comunque può essere utilizzato “ogni altro registro contenente i domicili digitali validi ai fini delle comunicazioni aventi valore legale” e che i domicili digitali contenuti in IPA sono utilizzabili “per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge” (art. 6-ter, comma 1, del CAD).