Locazione senza conducente

Per la Cassazione civile, sez. VI, Ordinanza 25 gennaio 2018, n. 1845, il locatario è un ulteriore soggetto obbligato solidamente, oltre al proprietario ed al conducente

15 Febbraio 2018
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Il Tribunale di Firenze accoglieva l’appello promosso dal Comune di Firenze e riformava la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Firenze aveva accolto l’opposizione proposta da una società annullando la cartella di pagamento emessa da Equitalia Sud spa per infrazioni al C.d.S. (art. 84 C.d.S. locazione senza conducente).

La ricorrente sosteneva che, l’aver l’ultima parte della norma di cui all’art. 196 C.d.S. indicato il solo locatario (e non già il proprietario o i soggetti equiparati indicati nella prima parte di detta norma) quale soggetto solidalmente responsabile nel caso di cui all’art. 84 del Codice della Strada (locazione di veicolo senza conducente), consentirebbe di escludere la responsabilità di colui che concede in locazione (breve) il veicolo, cioè il proprietario.

Secondo i giudici di Cassazione l’ultima parte dell’art. 196 Codice della Strada deve interpretarsi nel senso che il locatario è un ulteriore soggetto obbligato solidamente, oltre al proprietario (o ai soggetti equiparati) ed al conducente.

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