Spartiacque tra reato di ricettazione e acquisto di cose di sospetta provenienza
Nell’Ordinanza n. 5759/2018 la Settima Sezione penale della Cassazione delinea alcuni aspetti del reato di cui all’art. 648 del codice penale
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16 Febbraio 2018
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Richiamandosi alla consolidata giurisprudenza, si specifica che, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; inoltre (Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza.