Violazione limiti di velocità

Cassazione civile, ordinanza 15/2/2018, n. 3781: dopo aver applicato la tolleranza prevista dal regolamento il risultato dell’apparecchio non deve essere ulteriormente ridotto nel caso di decimali

26 Febbraio 2018
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Il caso. Un automobilista veniva sanzionato a seguito della violazione dei limiti di velocità di cui all’art. 142, comma 8, C.d.S..
La velocità rilevata (85,1 km/h) era superiore di oltre 10 km/h rispetto al limite consentito di 70 km/h, anche successivamente all’applicazione del margine di tolleranza di 5 km/h.

L’imputato ricorre per cassazione denunciando l’inaffidabilità, nella rilevazione della velocità tramite apparecchio rilevatore, del valore di 0,1 km/h, in assenza del quale sarebbe stata applicato un diverso regime sanzionatorio e non quello regolato nel citato articolo, che disciplina i superamenti di limite tra i 10 e i 40 km/h.

La Suprema Corte rileva che correttamente alla velocità rilevata di 85,1 km/h era stato applicato il margine di tolleranza «e che tale margine risultava nella specie superiore al 5% della velocità rilevata» e «di conseguenza, non sussiste la violazione del 142, commi 7 e 8, C.d.S.».

Per quanto, invece, attiene la doglianza del ricorrente circa la rilevazione tecnicamente e scientificamente inaffidabile del valore di 0,1 km/h, la Suprema Corte evidenzia che se da un lato l’omesso esame di detta attestazione non viola l’art. 112 c.p.c., poiché tale fatto non viene censurato attraverso il vizio di motivazione, «nel sistema sanzionatorio previsto dal legislatore nell’art. 142 la proporzionalità è assicurata dalla previsione di scaglioni di velocità, ai quali corrispondono sanzioni progressivamente più elevate, e la struttura della norma, con la indicazione “non oltre (…) km/h”, assume il valore 0,1 come elemento che determina il passaggio dall’uno all’altro scaglione».

L’intervento giudiziale richiesto dal ricorrente sarebbe, secondo la ricostruzione dei Giudici di legittimità, volto alla «individuazione da parte del Giudice di un diverso limite tra uno scaglione e l’altro, cioè nella riscrittura della norma sanzionatoria, ciò appare in contrasto con il principio di legalità». La Corte rigetta il ricorso.

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