Onere di prova della natura stupefacente di una sostanza

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6524/2018, ha ribadito che, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, l’accertamento svolto con “narcotest” consente di provare la natura stupefacente di una determinata sostanza, pur non fornendo la prova relativa alla quantità del principio attivo contenuto e costituisce un elemento indiziario grave già sufficiente ai fini dell’applicazione della misura cautelare che, unitamente ad altri elementi indiziari, consente di ritenere provato il superamento della soglia drogante

6 Marzo 2018
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Inoltre, per stabilire l’effettiva natura stupefacente di una sostanza non è necessario ricorrere a perizia tossicologica, ben potendo utilizzarsi anche altri elementi di prova che conducano senza incertezze a tale risultato, come le dichiarazioni testimoniali (s.i.t. rese dall’acquirente) e gli specifici accertamenti e servizi di osservazione della p.g. (cfr. ex plurimis: Cass. Sez. 5, 4.11.2010 n. 5130/11, Moltoni, rv. 249703; Cass. Sez. 3, 21.6.2012 n. 28556, Cianicoli, rv. 253149).

Giova sottolineare che il narco-test statico, eseguibile sul campione della sostanza (diverso da quello dinamico “svolto su strada” per verificare la presenza farmacologica di narcotici nell’organismo dell’indagato) è un accertamento tecnico assistito acclarato da piena dignità scientifica.

Il controllo consiste in un accertamento qualitativo mediante analisi spettroscopica utile per l’immediato riscontro di sostanze stupefacenti, composto da una serie di saggi cromatici che consentono di riconoscere e distinguere con oggettività i principali alcaloidi e i cannabinoidi eventualmente presenti.

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Ragusa, 22-23 marzo 2018

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