Secondo consolidata giurisprudenza, per poter qualificare come certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale devono concorrere le seguenti condizioni:
A) che l’atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate;
B) che l’atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell’atto preesistente (cfr. Cass. Sez. 5 n. 5105 del 14.3.2000, dep. 28.4.2000).
La certificazione pertanto postula l’attestazione di fatti non appartenenti alla sfera di attività del funzionario redigente o non caduti sotto la sua percezione e appare plausibile che il console di uno stato straniero, in determinate circostanze, possa certificare l’esistenza di un’abilitazione alla guida conseguita nello stato di appartenenza.
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