Trattamento dei dati personali per finalità di polizia: novità

Nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo è stato pubblicato il d.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia

15 Marzo 2018
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo è stato pubblicato il d.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia.

Il regolamento individua le modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativamente ai trattamenti effettuati, anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, da organi, uffici e comandi di polizia, per le finalità di polizia di cui all’art. 53 del Codice.

Il regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali effettuati per finalità amministrative. In conformità a quanto previsto dall’articolo 54, comma 2, del Codice, tali dati sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità di polizia, salvo che non siano necessari, in casi specifici, nell’ambito di un’attività informativa, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria.

Il provvedimento entra in vigore a partire dal 29 marzo.

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