Violazione al Codice della strada per cure urgenti ad un animale: non è ritenuta causa di esclusione della responsabilità

Vengono accertate violazioni al codice della strada a carico di un veterinario il quale ha poi proposto opposizione ex art. 22 legge n. 689/81, invocando l’esimente di aver agito per la necessità di provvedere a delle cure urgenti su di un cane “affetto da osteosarcoma in fase terminale”

23 Marzo 2018
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Nella circostanza soccombevano ministero dell’interno e prefettura condannate anche per lite temeraria e, nel merito, il giudice ha ritenuto che “nel concetto di stato di necessità ai sensi dell’art. 54 c.p. è inclusa ogni altra situazione che induca all’uccisione o al danneggiamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile, e che un cane (in disparte il rispetto per la sua vita) è sicuramente un bene patrimoniale”.

Gli Ermellini ribaltano il risultato ed accolgono le tesi del Ministero, secondo il quale “il dovere deontologico-professionale di prestare le cure richieste non autorizza il veterinario a violare le norme sulla circolazione stradale” e, pertanto, nel caso in questione non opera la scriminante dello stato di necessità.

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