Muri di sostegno e distanze legali

Il TAR Lombardia, con sentenza n. 180 del 22 gennaio 2018, nel valutare la natura di costruzione di un terrapieno, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che ai fini dell’applicazione delle norme sulle distanze dettate dall’art. 873 del codice civile e seguenti o dalle diposizioni regolamentari integrative del codice civile, per costruzione deve intendersi qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata

27 Marzo 2018
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Ed è altrettanto costantemente affermato, in tema di distanze legali, che mentre il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi “costruzione” agli effetti della disciplina di cui all’art. 873 c.c., per la parte che adempie alla sua specifica funzione”, devono invece ritenersi soggetti a tale norma, “perchè costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno ed il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell’uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente.
A tale indirizzo, deve solo aggiungersi, per evitare fraintendimenti, una precisazione di carattere terminologico sulle espressioni di “terrapieno naturale” e di “terrapieno artificiale” o antropico. La prima, infatti, consiste in un ossimoro, poichè ogni terrapieno, consistendo in un riporto di terra (contro un muro o) sostenuto da un muro è per definizione opera dell’uomo, e dunque artificiale, mentre naturale può essere soltanto il dislivello del terreno, originario ovvero prodotto o accentuato da movimenti franosi o da altre cause non immediatamente riferibili all’attività dell’uomo. Dunque, a termini dell’art. 873 c.c., i muri di sostegno di terrapieni sono costruzioni”.

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