Attenzione all’uso improprio degli indirizzi di posta elettronica certificata tratti dal registro INI-PEC

Il Garante della Privacy ha imposto ad una Srl di cessare l’invio di pubblicità promozionale non richiesta alle caselle PEC di liberi professionisti

6 Aprile 2018
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Il Garante per la protezione dei dati personali ha vietato a una società e a un’associazione a essa collegata l’invio senza consenso di e-mail promozionali a liberi professionisti, utilizzando i loro indirizzi di posta elettronica certificata raccolti da registri pubblici.

Dalle verifiche, avviate dall’Autorità Garante a seguito di numerose segnalazioni ed effettuate con l’ausilio del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, è emerso che alcuni collaboratori volontari dell’Associazione e una società terza avevano reperito on line massivamente gli indirizzi Pec di avvocati e, in minor parte, di commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro e notai, con varie modalità manuali e automatizzate, in violazione dei fondamentali principi di finalità, liceità e correttezza del trattamento dei dati personali.

La società aveva poi spedito agli indirizzi di più di 800.000 professionisti diverse e-mail, contenenti la notizia della pubblicazione di un bando di selezione per “consulente reputazionale”, l’invito a partecipare ad un webinar e articoli relativi alla società mittente.

Oltre ad essere stati trattati senza consenso, gli indirizzi Pec erano stati reperiti in modo illecito dal registro Ini-Pec, l’Indice nazionale dei domicili digitali, dal sito www.registroimprese.it e dagli elenchi pubblicati da alcuni ordini provinciali. La norma stabilisce infatti che l’estrazione di elenchi di indirizzi di posta elettronica certificata contenuti nel registro delle imprese o negli albi o elenchi “è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza”. In un caso le e-mail risultavano inviate anche dopo che il destinatario si era già opposto formalmente al trattamento dei suoi dati personali, esercitando i diritti previsti dal Codice privacy.

A nulla sono valse le giustificazioni addotte dalla società e dall’associazione, le quali, tra l’altro, si ritenevano esentate dalla richiesta del consenso preventivo sulla base della presunta natura “istituzionale” delle comunicazioni. Le e-mail infatti, come ha chiarito il Garante, avevano carattere promozionale, in quanto favorivano le attività dell’associazione connesse alla figura di “consulente reputazionale” e dunque dovevano essere inviate nel rispetto delle regole previste dal Codice privacy e dalle Linee guida del Garante in materia di attività promozionale e contrasto allo spam. L’Autorità ha vietato, di conseguenza, alla società e all’associazione l’ulteriore illecito trattamento dei dati dei professionisti e ne ha prescritto la cancellazione, riservandosi di valutare eventuali profili sanzionatori.

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