Ztl: accesso consentito sia al proprietario dell’immobile sia al soggetto che dispone di un regolare contratto di locazione

TAR Umbria, sentenza 28/3/2018, n. 182: non è possibile discriminare sulla base del titolo su cui si fonda il diritto di godimento del manufatto

16 Aprile 2018
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Il caso. Il Comune di Spoleto ha modificato i criteri generali per consentire l’accesso in deroga alla zona a traffico limitato del centro storico, vietando l’accesso ai non residenti eccetto i dimoranti non abituali titolari di un contratto di locazione ad uso privato di un immobile.

L’interpretazione fornita dal Comune sulla definizione di dimorante non abituale intendendo come tale solo colui che è munito di un contratto di locazione ad uso privato di un immobile ricadente nella zona a traffico limitato non è corretta.

Il proprietario di un immobile situato nel centro storico si trova nella medesima condizione del titolare di un contratto di locazione, «essendo entrambi in possesso di un diritto reale di godimento seppur in base a titoli diversi». Pertanto l’accesso alla ztl deve essere consentito, in questo caso, a chi sia titolare del diritto di godimento dell’immobile indipendentemente dal titolo (contratto o proprietà piena).

Contro questa determinazione, ritenuta discriminatoria nei confronti dei proprietari di unità abitative non residenti, l’interessato ha proposto con successo ricorso al Collegio.

Consulta la sentenza n. 182/2018, Tar Umbria