Estintori portatili obbligatori sugli autobus e scuolabus (aggiornato alla circolare Prot. n. 300/A/3186/18/113/31 del 17 aprile 2018)

Con circolare congiunta, Prot. n. 300/A/2436/18/113/31 (prot. n. 6575/RU) del 23 marzo 2018 il Ministero dell’interno e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno impartito alcune istruzioni relativamente agli estintori portatili che obbligatoriamente devono essere presenti sugli autobus e scuolabus

23 Aprile 2018
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Con circolare congiunta, Prot. n. 300/A/2436/18/113/31 (prot. n. 6575/RU) del 23 marzo 2018 il Ministero dell’interno e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno impartito alcune istruzioni relativamente agli estintori portatili che obbligatoriamente devono essere presenti sugli autobus e scuolabus.

Tali indicazioni assumono particolare importanza in sede di controllo degli autobus utilizzati per le gite scolastiche, tenuto conto che tale verifica viene richiesta frequentemente dagli istituti scolastici o dai genitori degli alunni.

La circolare conferma che la dotazione minima prevista dal D.M. 18 aprile 1977 è costituita da:

  • almeno un estintore a schiuma da 5 kg, oppure uno a neve carbonica da 2 kg, per gli autobus con meno di 30 posti;
  • almeno un estintore a schiuma da 5 kg oppure due a neve carbonica da 2 kg, per gli autobus con più di 30 posti.

Quando sono presenti a bordo due estintori, questi vanno collocati in posti diversi e lontani tra loro: uno vicino al conducente e l’altro nella parte posteriore del veicolo. Gli estintori devono essere alloggiati in adeguate nicchie o in opportune sedi in modo che non si muovano durante la marcia. Tali alloggiamenti sono individuati in sede di omologazione o di approvazione in unico esemplare del veicolo.

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