I permessi provvisori di guida valgono solo nello Stato che li rilascia

I permessi provvisori di guida valgono solo nello Stato che li rilascia – lo conferma la Corte di Giustizia Europea, che precisa anche l’inapplicabilità della sanzione per guida senza patente a chi esibisce un permesso provvisorio rilasciato da un altro Stato

26 Aprile 2018
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Con la sentenza del 26 ottobre 2017 della Seconda Sezione, nella causa n. C-195/16, la Corte di Giustizia europea ha preso in considerazione i permessi provvisori di guida nazionali che nei vari Stati membri sostituiscono temporaneamente la patente di guida vera e propria, in particolare se possono o meno essere ritenuti validi anche negli altri Stati membri dell’Unione europea.

La questione è stata posta all’attenzione della Corte perché, il 15 maggio 2015, una persona domiciliata in Francia veniva fermata in Germania alla guida di un veicolo per il quale era necessaria la patente di categoria B. Il conducente esibiva la carta d’identità e un certificato provvisorio con il quale veniva attestato il superamento dell’esame per il conseguimento della patente.

Quest’ultimo documento, rilasciato in Francia e, nei limiti della scadenza, perfettamente valido per la guida nel territorio francese, non è stato ritenuto sufficiente dalle autorità tedesche per dimostrare il diritto alla guida di veicoli in Germania, anche perché non conforme al modello previsto per la patente di guida nella direttiva europea 2006/126/CE.

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