IL CASO – Veicolo con targhe estere in sosta – verifica della radiazione – sanzioni

Rinvenuto in sosta sulla pubblica strada, un’autovettura con targa comunitaria (Austria) che a seguito di approfonditi accertamenti d’ufficio, si prendeva atto che il mezzo risultava essere cancellato dai pubblici registri delle autorità austriache. La stessa autorità Austriaca evidenziava come gli accertamenti da loro svolti in merito al proprietario, alla targa ed al libretto di circolazione risultavano senza successo; facendo così intendere, una radiazione d’ufficio. Fattispecie sanzionatorie

11 Maggio 2018
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Il personale di questo Comando ha rinvenuto in sosta sulla pubblica strada, regolarmente parcata, un’autovettura con targa comunitaria (Austria) che, alla data di accertamento, non risultava e risulta essere compendio di furto o di ricerca.

A seguito di approfonditi accertamenti d’ufficio, con il collaterale Centro di Cooperazione Internazionale di Polizia e con le competenti autorità austriache, si prendeva atto che il mezzo risultava essere cancellato dai pubblici registri delle autorità austriache a far data dal 16/08/2017. La stessa autorità Austriaca evidenziava come gli accertamenti da loro svolti in merito al proprietario, alla targa ed al libretto di circolazione risultavano senza successo; facendo così intendere, una radiazione d’ufficio.

A parere dello scrivente, stante le circostanze di fatto e di luogo e tenuto conto delle comunicazioni intercorse con le predette autorità, si sono ritenute applicabili le seguenti fattispecie sanzionatorie: ­ art. 93 c. 7 C.d.S. perché in qualità di proprietario del veicolo suindicato, ne consentiva la circolazione/sosta su area pubblica, senza che lo stesso fosse regolarmente immatricolato all’atto del controllo (consapevole che Quando un veicolo risulta già precedentemente immatricolato e quindi non di prima immatricolazione, come nel caso in esame, la Corte Costituzionale con sentenza n. 371/1994 ha ritenuto incostituzionale la sola confisca (non l’applicazione di cui all’art. 93) come disposto dall’ex. art. 21 c. 3 della Legge 689/1981). ­

Art. 193 c. 2 C.d.S. Perché in qualità di proprietario del veicolo suindicato, ne consentiva la circolazione/sosta su area pubblica, senza che lo stesso fosse provvisto della prescritta copertura assicurativa stante la suo stato di cancellazione dai pubblici registri dello stato di immatricolazione a far data dal 16/08/2017 (stante la sua non regolare immatricolazione. Concetto ribadito dalla circolare ministeriale n. 300/A/2778/17/123/2/38 del 3 aprile 2017 e la nota dell’U.C.I. datata 14 febbraio 2017 prot. 1636) ­

Art. 100 c. 12 C.d.S. Perché in qualità di proprietario del veicolo suindicato, consentiva la circolazione dello stesso con targhe non proprie, ovvero con targhe non più abbinate ad una regolare immatricolazione.

Tuttavia tale tesi sanzionatoria non trova al pari corrispondenza con altri colleghi.

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