Le nuove disposizioni sulla revisione dei veicoli – Nuovo schema delle scadenze della revisione dal 20 maggio 2018

Provvediamo a ripubblicare l’approfondimento aggiornato a causa del decreto dirigenziale in corso di pubblicazione e si “tenterà” di aggiornare lo schema precedentemente pubblicato alla luce del periodo transitorio stabilito con il decreto dirigenziale

21 Maggio 2018
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Dal 20 maggio 2018 non si applica più il decreto ministeriale 408/98, che per 20 anni ha disciplinato la revisione dei veicoli.

Infatti, con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214 è stato operato il recepimento della direttiva 2014/45/UE, relativa ai controlli periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che aveva abrogato la direttiva 2009/40/CE, la quale, a sua volta, aveva abrogato la direttiva 96/96/CEE che era stata recepita dal decreto 408/98.

Il nuovo decreto disciplina la revisione dei veicoli M1, M2, M3 (veicoli trasporto persone) – N1, N2, N3 (veicoli trasporto cose) – O1, O2, O3, O4 (rimorchi) – L1e, L2e, L33, L4e, L5e, L6e, L7e (ciclomotori e motoveicoli) – T1b, T2b, T3b, T4b, T5 (trattori a ruote con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h)[1].

Quindi, la prima rilevante novità riguarda i rimorchi di massa massima autorizzata non superiore a 3,5 tonnellate per trasporto cose o alloggiamento di persone [2], la cui revisione era stata in passato affidata a decreti ministeriali specifici, poi non ripetuti nel tempo.  Il susseguirsi di provvedimenti senza continuità riguarda i rimorchi immatricolati da più di 4 anni, ovvero già revisionati in base alle previgenti disposizioni in vigore sino al 2003, per i quali dal 20 maggio 2018 entra in vigore l’obbligo di revisione periodica. Infatti, in assenza di una norma transitoria, il 20 maggio 2018 tali rimorchi si troverebbero già in violazione dell’articolo 80 perché non revisionati entro il termine del quarto anno dalla prima immatricolazione, ovvero entro due anni dalla precedente revisione, se effettuata.

Tuttavia, con decreto dirigenziale 18 maggio 2018, prot. n. 211, in corso di pubblicazione, con notevole ritardo si è compresa la necessità di un regime transitorio che il Ministero ha disposto come segue.

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[1] Secondo il decreto dirigenziale 18 maggio 2018, n. 211, le modalità del controllo tecnico saranno stabilite, per uniformità ai sensi degli articoli 111 e 114 del Nuovo codice della strada concernenti la revisione periodica delle macchine agricole ed operatrici, con il decreto attuativo in corso di definizione di cui all’art. 5 del decreto interministeriale 20 maggio 2015.  Il calendario di chiamata a revisione sarà diramato quando verrà emanato il predetto decreto attuativo.
[2] Si ricorda che il carrello appendice, pur essendo un rimorchio (ma non immatricolato), effettua la revisione unitamente al veicolo al quale è associato mediante annotazione sulla carta di circolazione di questo, poiché è considerato parte integrante del veicolo a motore.