Nuove modifiche al codice della strada in sede di conversione del decreto sicurezza (I Parte)

9 Novembre 2018
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Limitandosi agli aspetti pertinenti al codice della strada e rinviando l’approfondimento all’approvazione definitiva alla Camera, che dovrebbe concludersi con la votazione della fiducia, proviamo ad esaminare sommariamente le modifiche apportate in sede di conversione del discusso decreto sicurezza (decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113), dopo la prima approvazione del Senato avvenuta nella seduta di ieri, 7 novembre 2018.

Parcheggiatori abusivi.

Probabilmente l’emendamento è stato recuperato nel cassetto della scrivania di qualche parlamentare, tanto che il testo dell’articolo 7, comma 15-bis, in vigore dal 22 aprile 2017 per effetto del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 (disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) è stato di nuovo sostituito e la sanzione pecuniaria amministrativa aumentata in quella occasione nella forbice edittale di 1000-3500 euro, torna a 771-3101 euro (addirittura anche inferiore a quella sostituita ne 2017).

La vera novità, come era stato proposto nel 2017, consiste nell’aggravamento delle sanzioni quando sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo; in tali casi troverà applicazione la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e dell’ammenda da 2.000 a 7.000 euro. Quindi, oltre a quando sono impiegati minori, alla seconda violazione, che non viene qualificata come reiterazione, cioè commessa a qualsiasi distanza di tempo dalla prima e anche ove sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l’illecito diventa di natura contravvenzionale, senza  che sia possibile l’oblazione.

 

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