Decreto sicurezza – le ulteriori novità in sede di conversione (Parte III)

15 Novembre 2018
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Come ben noto in origine il codice penale prevedeva agli articoli 670 e 671 il reato di mendicità e di impiego di minori nell’accattonaggio. Tali fattispecie sono state abrogate rispettivamente dall’articolo 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205 e dall’articolo 3, comma 19, lettera d) della legge 15 luglio 1994, n. 480. In realtà i comportamenti presi in esame dalle disposizioni codicistiche abrogate, laddove realizzate in modo vessatorio o invasivo, ovvero con l’utilizzo di minori sono state talvolta attratte, se accompagnate, ovviamente, da altri elementi oggettivi, da altre disposizioni punite con sanzioni penali1. In altri casi per combattere il ritenuto conseguente degrado urbano, determinato da tali situazioni, molti regolamenti comunali vietano espressamente l’accattonaggio, ma qui si sfocia nel ridicolo, perché punire con sanzioni amministrative chi chiede elemosina è evidente contraddizione ontologica.

 

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