Approvato il decreto sicurezza e immigrazione

29 Novembre 2018
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La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge ddl n. 840/2018, il cosiddetto decreto sicurezza e immigrazione nella versione in cui era stato modificato e approvato dal senato il 7 novembre scorso.

Il decreto legge, che deve essere convertito in legge entro il 3 dicembre, interviene sulle norme relative a protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica, sulla funzionalità del ministero dell’interno e dell’agenzia dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, è prevista inoltre anche delega al governo per il riordino del personale della polizia e delle forze armate.

Questi alcuni punti trattati nel provvedimento approvato:

Estensione del trattenimento nei Cpr.

Con il nuovo decreto, gli stranieri nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr), ex Cie, in attesa di essere rimpatriati, potranno essere trattenuti fino a un massimo di 180 giorni (precedentemente potevano essere trattenuti per un massimo di 90 giorni). Anche i richiedenti asilo potranno essere detenuti nei Cpr in attesa di essere identificati.

Trattenimento negli hotspot e ai valichi di frontiera.

L’articolo 3 del decreto prevede che i richiedenti asilo possano essere trattenuti per un periodo di al massimo trenta giorni nei cosiddetti hotspot e nelle strutture di prima accoglienza (Cas e Cara) per accertarne l’identità e la cittadinanza. Se nei trenta giorni l’identità non è accertata, anche i richiedenti asilo potranno essere trattenuti nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) per 180 giorni. Quindi il richiedente asilo potrà essere trattenuto per 210 giorni solo al fine di verificare e determinare la sua identità.

Più fondi per i rimpatri.

All’articolo 6 è previsto lo stanziamento di più fondi per i rimpatri: 500mila euro nel 2018, un milione e mezzo di euro nel 2019 e un altro milione e mezzo nel 2020.

Revoca protezione umanitaria

L’art. 8 del decreto dispone la revoca della protezione umanitaria ai profughi che rientrano senza “gravi e comprovati motivi” nel paese di origine, una volta presentata richiesta di asilo.

Revoca o diniego della protezione internazionale.

Il decreto estende la lista dei reati che comportano la revoca dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria. Questo avviene quando il rifugiato è condannato in via definitiva per alcuni reati come: minaccia o violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali gravi e gravissime, pratiche di mutilazione dei genitali femminili, furto aggravato, furto in abitazione e furto con strappo.

Esclusione dal registro anagrafico dei richiedenti asilo.

L’articolo 13 del decreto prevede che i richiedenti asilo non si possano iscrivere all’anagrafe e non possano quindi accedere alla residenza.

Revoca della cittadinanza.

L’art. 14 del nuovo decreto introduce la possibilità di revocare la cittadinanza ai condannati per reati di terrorismo.

Stretta antiterrorismo su noleggio veicoli

Ai sensi dell’art. 17, i gestori delle attività di autonoleggio saranno tenuti a comunicare – alla stipula del contratto e comunque con “congruo anticipo” rispetto alla consegna – i dati identificativi dei clienti alle forze di polizia per i controlli incrociati nelle banche dati, al fine di ridurre il rischio di attentati.

Taser

E’ estesa alle Polizie locali di comuni con più di 100 mila abitanti la sperimentazione delle “armi ad impulsi elettrici”, i cosiddetti Taser. La polizia locale potrà anche accedere alle banche dati delle forze di polizia per verifiche dell’identità.

Sicurezza stadi

Con l’art. 2 viene incrementata la contribuzione delle società di calcio per l’ordine pubblico durante le partite per un importo compreso tra il 5% e il 10% dei ricavi della vendita dei biglietti.

DASPO

Gli articoli 20 e 21 disciplinano l’applicazione del cosiddetto “Daspo” (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive): viene esteso anche agli indiziati per reati di terrorismo, anche internazionale, e di altri reati contro lo Stato e l’ordine pubblico e sarà applicabile anche in aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli, oltre che negli ospedali e nei presidi sanitari.

Reato di blocco stradale

Viene reintrodotto il reato di blocco stradale (compresa anche l’ostruzione o l’ingombro dei binari), oggi sanzionato come illecito amministrativo, mentre “l’invasione di terreni o edifici” viene punita con la reclusione fino a 2 anni, raddoppiati a 4 se commessa da cinque o più persone.