Funzioni tecniche, avvocati, dirigenti e polizia locale

19 Marzo 2019
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La Corte dei conti dell’Umbria, con la deliberazione n. 7/2019/PAR ha esaminato il quesito posto dalla Provincia di Perugia circa la possibilità di erogare gli incentivi di cui all’articolo 113 del Dlgs 50/2016 per appalti per attività manutentiva. Secondo i magistrati contabili, gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti anche per appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all’amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, l’efficienza e l’efficacia della spesa. In particolare, uniformandosi al principio espresso dalla Sezione per le Autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2019/QMIG («Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità»), il Collegio umbro ha sottolineato che gli incentivi in questione, fermi restando i limiti posti dalla normativa, debbono essere destinati ai soli interventi manutentivi che presentino le caratteristiche evidenziate. Avvocatura interna È illegittimo il regolamento disciplinante il servizio avvocatura di un ente locale, il quale: – subordini la debenza dei compensi professionali solo agli importi effettivamente “recuperati” a seguito di condanna della parte avversa soccombente; – preveda la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati, dovuti a seguito di sentenza favorevole all’ente, con una decurtazione del 20% rispetto ai parametri di liquidazione fissati dalla legge; – istituisca il servizio all’interno di altra unità organizzativa, nell’ambito della direzione generale dell’ente. È stato così deciso dal Tar Campania – sede di Salerno, sezione I – con la sentenza n. 332/2019, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità del regolamento di organizzazione di un’avvocatura interna di un ente provinciale. Nomine dirigenziali La Corte di cassazione – civile, sezione lavoro – con la sentenza n. 6548/2019, ha respinto il ricorso di un dirigente di un comune volto a sentire dichiarare l’illegittimità dell’atto di affidamento – ex articolo 2222 del codice civile – dell’incarico di responsabile dell’unità di direzione della polizia municipale (da lui stesso precedentemente ricoperto), in favore di un soggetto esterno all’amministrazione. Nella sentenza si legge che «Il dirigente il cui incarico è venuto a scadenza non ha alcun diritto ad ottenerne il rinnovo, in quanto l’eliminazione ad opera della legge n.145 del 2002 della locuzione, presente nell’originaria formulazione dell’art. 19, co.1 del d.lgs. n.165 del 2001, secondo cui – di norma – opera la rotazione degli incarichi, non incide sulla posizione soggettiva del dirigente già designato, ma opera in funzione delle scelte che la Pubblica amministrazione deve compiere, le quali devono conformarsi esclusivamente ai canoni di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost.». Quanto alla scelta dell’affidamento esterno, la Corte ritiene che, legittimamente, il Comune ben poteva decidere di assegnare l’incarico ad altro dirigente interno ovvero, come ha fatto, a un esterno all’ente, avendo rispettato i limiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge (articoli 109 e 110 del Tuel). Agente polizia locale e qualifica agente di Ps Il Tar Veneto – sezione I – con la sentenza n. 197/2019, ha respinto il ricorso di un agente di polizia municipale al quale era stata revocata la nomina a agente di Pubblica sicurezza all’esito di una visita che ne aveva accertato la temporanea inidoneità alla mansione. A seguito della certificazione, il comandante della polizia locale si faceva consegnare dal lavoratore l’arma in dotazione e, successivamente, informava e documentava alla prefettura del certificato medico. Alla luce di ciò, dunque, veniva disposta nei confronti del soggetto la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza, d’ufficio, avverso cui il medesimo proponeva ricorso. Il Tar ha reputato legittimo tale comportamento della Prefettura.

 

GIANLUCA BERTAGNA

Selezione di articoli tratti dai principali quotidiani nazionali – Servizio in collaborazione con Mimesi srl