La violazione riconducibile all’art. 218, comma 6, c.d.s. deve considerarsi applicabile quando la circolazione abusiva si realizza anche nel corso del periodo di ritiro della patente preordinata alla irrogazione della sua sospensione, della quale anticipa l’efficacia (e di cui, perciò, persegue la stessa funzione), oltre che, naturalmente, quando la suddetta circolazione illecita si verifichi successivamente al momento dell’adozione formale del provvedimento di sospensione della patente.