Cambia la data di perfezionamento della notifica via pec accettata dal server dopo le 21?

11 Aprile 2019
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La riduzione in termini di cronaca della sentenza n. 75/2019 della Corte Costituzionale ha destato qualche preoccupazione per la gestione delle notifiche dei verbali effettuate al domicilio digitale mediante posta elettronica certificata. Occorre però leggere la sentenza per comprenderne l’effettiva portata che, a mio avviso, era facilmente prevedibile e in tal senso era stata prevista con ampio anticipo da questo autore (che peraltro dava per scontato tale approdo interpretativo).
Come è noto nel processo civile si fa ormai da tempo ricorso alle notificazioni telematiche e la materia è regolata da norme speciali. L’articolo 16-septies1 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aveva di fatto esteso e “adattato” l’applicazione dell’articolo 147 del codice di procedura civile sul tempo delle notificazioni anche alla notifica telematica nel procedimento civile, prevedendo che la notifica eseguita con modalità telematiche dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfezionasse alle ore 7 del giorno successivo, ma senza distinguere tra destinatario e mittente.
La sentenza in commento ha natura interpretativa e non abrogativa, o meglio, ha fornito una lettura orientata nel quadro delle precedenti sentenze sulla scissione temporale dei termini per il notificante e per il destinatario, dove per la notifica fisica si è ormai consolidato il principio secondo il quale per il notificante i termini si interrompono con la consegna del plico al soggetto incaricato della notifica, mentre per il destinatario i termini decorreranno dalla consegna dell’atto nei modi previsti per la notificazione secondo il codice di procedura civile o secondo le regole per la notificazione postale. In verità la soluzione era stata prospettata anche dal remittente, che poi l’aveva ritenuta inapplicabile alla luce delle numerose sentenze contrarie con le quali si era espressa la Corte di Cassazione (e proprio sulla base di tali sentenze, questo autore aveva consigliato di seguire l’interpretazione letterale, almeno sino a un annunciato intervento della Corte Costituzionale).
In sostanza, la Corte ha ritenuto giustificata la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della norma in esame, per cui il perfezionamento della notifica, effettuabile dal mittente fino alle ore 24 (senza che il sistema telematico possa rifiutarne l’accettazione e la consegna), è differito, almeno per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo, senza che questo abbia però rilievo per il mittente che, diversamente, subirebbe un effetto deteriore dalla norma. Di qui l’applicazione della scissione temporale dei termini a carico del notificante, rispetto alla decorrenza dei termini per il destinatario anche in ambito di notificazione telematica.
Quindi, occorre chiedersi a questo punto se tale principio vale anche per le notifiche dei verbali del codice della strada. In verità lo stesso decreto 18 dicembre 2017 ha disposto che “Ai fini dell’applicazione delle disposizioni e dei termini indicati nel codice della strada, gli atti di cui all’art. 2 del presente decreto si considerano spediti, per gli organi di polizia stradale, di cui all’art. 12 del codice della strada, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, e notificati ai soggetti di cui all’art. 3 del presente decreto, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, ai sensi all’art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005”. E proprio in relazione a tale formulazione delle regole per la notificazione dei verbali per violazioni del codice della strada, che riprendono i principi della scissione temporale, ci si era chiesti se e come fossero applicabili le norme che disciplinato i tempi della notificazione in ambito civile per quanto concerne gli orari in cui si può procedere alla notificazione e gli effetti determinati dal mancato rispetto di questi.
Alla domanda già avevo risposto in maniera prudente, stante il tenore letterale della norma e alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione, invitando a completare l’iter della notificazione telematica in anticipo rispetto ai 90 giorni concessi dall’articolo 201 del codice della strada, ma ritenendo applicabile la lettura offerta dalla sentenza in commento, facendo applicazione dei principi generali che disciplinano la notifica fisica e quella telematica, alla luce degli approdi a cui era pervenuta da tempo la Corte Costituzionale riguardo alla notificazione fisica. Peraltro, nella risposta del giugno 2018, avevo fatto proprio riferimento alla questione sollevata dalla Corte di Appello di Milano che oggi ha trovato soluzione con la sentenza in commento.
Concludendo, per chi notifica i termini si interrompono alla data in cui è generata la ricevuta di accettazione da parte del proprio gestore di posta elettronica certificata, a prescindere dall’ora in cui questa è stata generata.
Per il destinatario, invece, l’ora della ricezione, attestata dalla ricevuta di consegna, assume una rilevanza essenziale, poiché se la consegna è avvenuta dopo le 21, ma prima delle 24, la notifica si dovrà intendere perfezionata il giorno successivo e da tale data decorreranno i termini per pagare la sanzione in misura scontata del 30% o ridotta, ovvero i termini per presentare il ricorso o per comunicare i dati del conducente, ovvero per esibire documenti o rendere informazioni. Ovviamente, se la consegna è avvenuta entro le 21, la notifica si riterrà perfezionata il giorno della consegna e non avrà ovviamente alcun rilievo il fatto che sia avvenuta alle ore 03.00 piuttosto che alle 20.59.
Infine, va tenuto sempre conto che l’accettazione e, quindi, la generazione della ricevuta di consegna, non è contestuale o quasi contestuale alla spedizione, potendo avere una latenza variabile. Ad esempio, Aruba, che è uno dei gestori più noti, assicura come indicatore della qualità del servizio un tempo di latenza massimo di 30 minuti, ma specifica che tale tempo è assicurato al netto dei tempi di trasmissione del messaggio e nel periodo di disponibilità del servizio. In sostanza, si potrebbero avere tempi di latenza superiori anche di alcune ore, per cui vale sempre il semplice consiglio di non attendere l’ultimo giorno utile per inviare il verbale al domicilio digitale del destinatario, tenuto anche conto che ormai la notifica dei verbali tramite PEC può essere completamente automatizzata.
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