Disposizioni in materia di legittima difesa

6 Maggio 2019
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3/5/2019 è stata pubblicata la Legge 26/4/2019, n. 36 recante “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa”.

Il provvedimento entrerà in vigore il 18 maggio 2019.

 

Di seguito gli articoli aggiornati con le modifiche apportate dalla presente legge

 

CODICE PENALE

Art. 52  –  Difesa legittima

Non e’ punibile chi ha  commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla  necessita’ di difendere un diritto proprio od altrui contro  il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la  difesa sia proporzionata all’offesa.  Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo  comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al  primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma  legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di  difendere:
a) la propria o la altrui incolumita’;
b) i beni propri o altrui, quando non vi e’ desistenza e vi e’ pericolo d’aggressione.
Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto  all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata  un’attivita’ commerciale, professionale o imprenditoriale. Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o piu’ persone.

Art. 55 – Eccesso colposo

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorita’ ovvero imposti dalla necessita’, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto e’ preveduto dalla legge come delitto colposo.
Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilita’ e’ esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumita’ ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

Art. 165 – Obblighi del condannato

La sospensione condizionale della pena puo’ essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; puo’ altresi’ essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita’ non retribuita a favore della collettivita’ per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita’ indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
La sospensione condizionale della pena, quando e’ concessa a persona che ne ha gia’ usufruito, deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.
La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell’articolo 163.
Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena e’ comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 322-quater, fermo restando il diritto all’ulteriore eventuale risarcimento del danno.
Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.
Nel caso di condanna per il reato previsto dall’articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena e’ comunque subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Art. 614 – Violazione di domicilio

Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volonta’ espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno, e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volonta’ di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa.
La pena e’ da due a sei anni, e si procede d’ufficio, se il fatto e’ commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole e’ palesemente armato.

Art. 624-bis  – Furto in abitazione e furto con strappo

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se’ o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, e’ punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se’ o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena e’ della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato e’ aggravato da una o piu’ delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o piu’ delle circostanze indicate all’articolo 61.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o piu’ delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti  rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ della stessa risultante dall’aumento  conseguente alle predette circostanze aggravanti.

Art. 628 – Rapina

Chiunque, per procurare a se’ o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, e’ punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a se’ o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a se’ o ad altri l’impunita’.
La pena e’ della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:
1) se la violenza o minaccia e’ commessa con armi, o da persona travisata, o da piu’ persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacita’ di volere o di agire;
3) se la violenza o minaccia e’ posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416-bis;
3-bis) se il fatto e’ commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
3-ter) se il fatto e’ commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto e’ commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
3-quinquies) se il fatto e’ commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.
Se concorrono due o piu’ delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena e’ della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.

CODICE CIVILE

Art. 2044 – Legittima difesa

Non e’ responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di se’ o di altri.
Nei casi di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilita’ di chi ha compiuto il fatto e’ esclusa.
Nel caso di cui all’articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato e’ dovuta una indennita’ la cui misura e’ rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresi’ conto della gravita’, delle modalita’ realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.

DPR 30/5/2002, n. 115

Art. 115-bis (L)  – Liquidazione dell’onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti e’ emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa

1. L’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti e’ emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perche’ il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonche’ all’articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita’ previste dagli articoli 82 e 83 ed e’ ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell’albo degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello dell’autorita’ giudiziaria procedente, in deroga all’articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennita’ di trasferta nella misura minima  consentita.
2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata.

Norme di attuazione attuazione del codice di procedura penale

Art. 132-bis  – Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi

1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi e’ assicurata la priorita’ assoluta:
a) ai processi relativi ai delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalita’ organizzata, anche terroristica;
a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;
a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale.
b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche’ ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
d) ai processi nei quali l’imputato e’ stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
e) ai processi nei quali e’ contestata la recidiva, ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale;
f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato;
f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale;
f-bis) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.
2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali e’ prevista la trattazione prioritaria.