La risposta del Ministero Salvini all’interrogazione parlamentare sull’applicazione dell’articolo 93, comma 1-bis ai lavoratori stagionali

31 Maggio 2019
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Non pare che gli interroganti, ma neanche il Ministro, abbiano ben chiaro il concetto di residenza normale. Già per definizione, almeno se si tratta effettivamente di lavoratori stagionali, non troverebbe applicazione per loro il concetto di residenza normale, giacché tale categoria di lavoratori di norma ha interessi professionali in uno Stato diverso da quello di residenza (ad esempio in Italia, nel nostro caso), ma mantiene stabilmente non solo la residenza anagrafica nello Stato di provenienza, ma anche gli interessi personali e affettivi nello Stato di origine e per questo vi ritorna costantemente appena terminato il lavoro stagionale; inoltre, se effettivamente si tratta di lavoro stagionale, difficilmente potrà avere una durata che supera i 185 giorni l’anno.

 

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