Il conducente è responsabile penalmente e civilmente se il passeggero anche maggiorenne non indossa le cinture e per questo subisce danni.

19 Agosto 2019
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Corte di Cassazione penale sez. IV, Sentenza n.35957 del 13/08/2019

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Salerno 13 maggio 2018 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall’imputato, con cui il Tribunale di Salerno il 29 gennaio 2016, all’esito del dibattimento, ha ritenuto *** *** responsabile di omicidio colposo plurimo, commesso con violazione delle regole sulla circolazione stradale e di lesioni colpose aggravate, fatti commessi il 3 agosto 2011, e lo ha condannato, senza attenuanti, applicato l’art. 31 Cod. Pen., alla pena stimata di giustizia (quattro anni di reclusione), oltre al risarcimento dei danni alle parti civili, in forma generica, con assegnazione di provvisionale.

2. In sintesi, i fatti, come concordemente ricostruiti dai Giudici di merito. La notte del 3 agosto 2011 si è verificato un incidente stradale su una strada provinciale. La vettura Audi A4 condotta da *** ***, tentando di sorpassare, ma senza riuscirvi, in discesa, prima di una curva destrorsa, in prossimità di un centro abitato in un tratto non consentito, una Fiat 500 che la precedeva nel medesimo senso di marcia, ha, dapprima, urtato violentemente la Fiat sulla parte posteriore e laterale sinistra, addirittura salendo con la ruota anteriore destra sulla fiancata sinistra della 500 sino alla maniglia dello sportello, poi è uscita di strada, ha urtato violentemente contro vari ostacoli fissi (muretto di cemento, struttura pubblicitataria, e s è ribaltata più volte: a causa dei ripetuti impatti, le due ragazze trasportate sul sedile posteriore dell’Audi, SI LG, sono decedute quasi immediatamente a causa dei plurimi traumi, mentre il conducente e la passeggera della Fiat, rispettivamente **** *****e **** **** hanno riportato lesioni; ha riportato lesioni (non oggetto del presente processo) anche il trasportato sul sedile anteriore destro del’Audi.

I plurimi profili di colpa addebitati all’imputato sono sia generici, nel triplice aspetto di imperizia, imprudenza e negligenza (richiamato anche il contenuto degli artt. 140 e 146 del d.Igs. 30 aprile 1992, n. 285), che specifici.

In particolare, quanto a questi violazione degli artt. 141, commi 1, 2 e 3, 142 del d.Igs. n. 285 del 1992, per avere viaggiato alla velocità non inferiore a 98 km all’ora in un trato in cui vige il limite massimo di 50 km orari e, comunque, senza adeguare la velocità del mezzo alle concrete caratteristiche e condi condizioni della strada, così da evitare ogni pericolo per le persone e per le cose e di compiere tutte le manovre in condizioni di assoluta sicurezza; violazione dell’art. 149 del d.lgs. n. 285 de 1992, per non avere tenuto una congrua distanza di sicurezza rispetto al veicolo che lo precedeva; violazione dell’art. 148 del codice della strada, per avere iniziato una pericolosa manovra di sorpasso dell’auto che lo precedeva, nonostante il divieto assoluto dì sorpasso vigente segnalato sia da apposito cartello che da doppia striscia continua, segnali entrambi visibili più di 100 metri circa prima del punto dell’impatto; sorpasso che nella specie – si è sottolineato da parte dei giudici di merito – era inibito anche mantenendosi all’interno della propria semicarreggiata cioè senza oltrepassare la linea di mezzeria; violazione, inoltre, dell’art. 172 del codice della strada, per avere omesso di pretendere che i trasportati nell’automobile dallo stesso condotta indossassero le cinture di sicurezza.

I Giudici di merito hanno ritenuto la esclusiva responsabilità dell’imputato, escludendo concorso di colpa da parte dei conducente la Fiat 500.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a nove motivi, con cui denunzia volazione di legge (tutti i motivi) e difetto di motivazione (il secondo, terzo, il quarto, il quinto, il sesto ed il nono motivo).

Omissis

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.II ricorso è manifestamente infondato per le seguenti ragioni.

Omissis Con particolare riferimento al tema dell’uso della cinture di sicurezza, è appena il caso di rammentare il principio recentemente ribadito dal.a S.C., secondo cui « è assolutamente pacifico che il conducente del veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere di intraprendere la marcia. Ciò a prescindere dall’obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura” (Sez. 4, n. 9311 del 29/01/2003, S, 3v. 224320; Sez. 4„ n. 9901 del 27/09/1996, C., Rv. 206266)» cosi al punto n. 2 del “considerato in diritto” di Sez. 4, n. 11434 dei 09/02/2017, S., non mass.).

omissis

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore delia cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile omissis