Commento alle novità introdotte dal decreto sicurezza bis definitivamente in vigore dopo la conversione il legge (Parte II – Massimo Ancillotti)

20 Agosto 2019
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Norme per il potenziamento dell’efficacia dell’azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza

 

Il Capo II del decreto in esame contiene negli articoli da 8 a 12-ter “disposizioni urgenti per il potenziamento dell’efficacia dell’azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza”.

Si tratta di norme di scarso rilievo per le attività della polizia locale. Si rimanda pertanto ad una lettura del testo di legge[1].

Norme per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive

 

Il decreto sicurezza bis inasprisce fortemente le sanzioni e le misure previste per contrastare ogni forma di violenza in occasione di manifestazioni sportive, soprattutto modificando alcuni articoli della L. 13/12/1989 n. 401. Le norme sono contenute negli articoli da 13 a 17-bis che compongono il Capo III rubricato appunto “disposizioni urgenti in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive”.

Cerchiamo di procedere con ordine.

L’articolo 13 d.l. 53/2019, contenente misure per il contrasto di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive e ritoccato anche in sede di conversione in legge, modifica gli articoli 6, 6-quater ed 8 della legge 401/98. In particolare con la modifica al 5° comma dell’articolo 6 viene aumentato a dieci anni il limite di durata massima del divieto di accesso (cd Daspo sportivo) ai luoghi in cui si tengono determinate competizioni sportive per coloro che in base al novellato 1° comma:

  1. a) risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;
  2. b) risultino avere tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a);
  3. c) risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all’articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della legge 401/98, per il reato di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l’ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all’articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all’articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
  4. d) ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche se la condotta non è stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive”.

Il  Daspo sportivo inoltre può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all’estero, specificamente indicate. Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive che si svolgono in Italia può essere disposto anche dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell’Unione europea, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. Per ottenere la cessazione degli effetti di tale provvedimento è ora previsto che il soggetto non solo deve dar prova di buona condotta, ma deve anche  aver adottato condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale del danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, o la concreta collaborazione con l’autorità di polizia o con l’autorità giudiziaria per l’individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali è stato adottato il Daspo o lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno.

Come novità di un certo interesse operativo si segnala la novità che riguarda l’estensione ad arbitri o altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive delle cautele prima previste solo per i c.d. stewards sportivi.

E’ stabilito che le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo dell’articolo 6-quater legge 401/98 (violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive) si applicano altresì a chiunque commetta uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 (violenza o resistenza a pubblici ufficiali) del codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.

Quindi le pene di cui agli articoli 336 e 337 c.p. (violenza o resistenza a pubblico ufficiale, anche con lancio di oggetti) si estendono anche a chi commette quelle condotte in danno di arbitri e altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive e non solo di stewards.

E’ forse un passaggio forzato, ma verrebbe inevitabilmente da dire che in quelle circostanze gli arbitri diventano pubblici ufficiali e come tali sarebbero sottoposti all’obbligo di denuncia ex articolo 331 c.p.p., trattandosi di reati perseguibili d’ufficio.

La disposizione si applica a  chiunque, quindi anche a carico di soggetti che prendono parte attiva alla manifestazione e non solo a soggetti che assistono. Come si combina questa osservazione con l’obbligo di denuncia ??

Inoltre le disposizioni dell’articolo 6-quinques, comma 1, legge 401/1998 si applicano altresì a chiunque commette uno dei fatti previsti dall’articolo 583-quater del codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.

Ciò significa che chiunque commetta uno dei reati di cui all’articolo 583-quater c.p. (lesioni gravi e gravissime in danno di ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. Lesioni gravi reclusione da 4 a 10 anni; lesioni gravissime da 8 a 16 anni) nei confronti (anche) di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni è punito con  le stesse pene dell’articolo 583-quater c.p……con tutto ciò che ne consegue.

In altri termini ancora ciò vuole dire che le pene previste dall’articolo 583-quater si applicano anche a chiunque cagiona lesioni personali gravi o gravissime non solo agli stewards (articolo 2-ter d.l. 8/2007) ma anche ad un arbitro o altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.

Tali soggetti, ripetiamo, sono equiparati a quei fini a pubblici ufficiali.

Per come è formulata la disposizione prevede come soggetto attivo chiunque e pertanto si applica anche a chi prende parte attiva alla competizione sportiva.

Così (ovviamente è una ipotesi assurda…ma non tanto se rapportata a campionati non professionistici) se il Cristiano Ronaldo di turno per protesta dovesse spingere (o comunque provocare una lesione, anche non fisica) ad un arbitro facendolo cadere per terra intenzionalmente e questi, per l’effetto, dovesse subire lesioni giudicate guaribili in più di 40 giorni potrebbe essere condannato alla reclusione da 4 a 10 anni in concorso con quella di violenza  o resistenza a pubblico ufficiale (articolo 6-quater legge 401/98) di cui agli articoli 336 o 337 c.p.!!!!!

Nello stesso solco di particolare rigore per chi si rende colpevole di atti illeciti in occasione di manifestazioni sportive, si inseriscono anche le disposizioni che seguono:

  • l’articolo 14 del d.l. 53/2019 contiene un ampliamento delle ipotesi di fermo di indiziato di delitto.

Con una modifica all’articolo 77, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si è prevista la possibilità di disporre il fermo di indiziato di delitto oltre i limiti di cui all’articolo 384 c.p.p. anche “a carico di coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive”;

  • l’articolo 15l. 53/2019 contiene disposizioni in materia di arresto in flagranza differita. Con l’articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 si era consentita la possibilità di disporre l’arresto differito anche fuori flagranza in presenza di reati commessi in occasione di manifestazioni sportivi (articolo 8, commi 1 ter e 1 quater legge 401/98…. “Si considera in stato di flagranza colui che risulta autore del fatto da immagini video purché ciò avvenga fino alla sua identificazione o comunque nelle 48 ore successive”). La disposizione prima limitata nel tempo fino al 30 giugno 2020 è ora resa senza alcuna limitazione temporale;
  • al fine poi di rafforzare gli strumenti di contrasto dei fenomeni di violenza in occasione delle manifestazioni sportive, sono state apportate ulteriori modifiche agli articoli 61 e 131 bis del codice penale. L’articolo 16l. 53/2019 introduce all’articolo 61 comma 11 septies una nuova aggravante generica consistente nell’“aver commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.” Nel contempo, in relazione all’istituto della non punibilità per particolare tenuità viene modificato di cui all’articolo 131 bis del codice penale viene previsto che “l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341 bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.” Pertanto, per quel che è maggiormente di nostro interesse occorre sottolineare che ora se sul pubblico ufficiale in servizio è commessa violenza, minaccia, resistenza oppure oltraggio non sarà più applicabile dal giudicante l’istituto della lieve tenuità del fatto. Tale esimente resta solo per l’oltraggio a un magistrato in udienza (articolo 343 c.p.), fattispecie che non è stata inserita tra quelle tutelate anche contro offese lievi.

Qualche commento in più meritano l’articolo 16-bis e 17 del d.l. 53/2019.

L’articolo 17 modifica l’articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88 disponendo che chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i titoli di accesso alle manifestazioni sportive è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla società appositamente incaricata per la commercializzazione dei tagliandi. Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all’ articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

L’articolo 16-bis d.l. 53/2019 modifica invece il 2° comma dell’articolo 9 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 allargando l’elenco delle fattispecie in presenza delle quali è possibile procedere con ordine di allontanamento prescindendo dall’accertamento del c.d. impedimento. In tutti i casi del comma 2, infatti, l’impedimento è presunto dal Legislatore per la sola commissione di una di quelle violazioni. All’elenco viene aggiunta la fattispecie di cui all’articolo 1-sexies del d.l. 28/2003 sopra riprodotta.

Pertanto nei confronti dei soggetti responsabili delle violazioni di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 laddove le stesse siano commesse nella aree di cui al 1° comma del succitato articolo 9 (e cioè: aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze) si deve procedere con ordine di allontanamento. Analogamente si procederà ove tale comportamento verrà commesso all’interno di taluna delle aree delimitate ai sensi del comma 3 dell’articolo 9  nei Regolamenti comunali di ciascun ente.

Con le modifiche introdotte si inaspriscono dunque le sanzioni amministrative volte a colpire il fenomeno della rivendita abusiva di titoli di accesso alle manifestazioni sportive (il cosiddetto “bagarinaggio”) rimuovendo i limiti di spazio, in modo da colpire qualunque condotta di vendita non autorizzata, anche se effettuata per via telematica e disponendo l’estensione ai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001 (enti forniti di personalità giuridica e società e associazioni anche prive di personalità giuridica), nonché attribuendo all’organo accertatore il potere di ordinare al trasgressore l’allontanamento dal luogo. Come già precisato l’inserimento della modifica nel comma 2 – come tale richiamata anche dal comma 3 – consente di estendere l’applicabilità dell’ordine di allontanamento collegato al “bagarinaggio” anche ove commesso, con impedimento alla fruizione ecc. nelle aree perimetrate dal Regolamento di Polizia Urbana. A livello critico peraltro non si può non notare la stranezza dell’impianto complessivo laddove si prevede l’allontanamento del “bagarino” impegnato nella vendita abusiva di biglietti all’interno di una stazione ferroviaria (ipotesi non ricorrente), ma non altrettanto se sorpreso ad effettuare la stessa attività in prossimità dello stadio, salvo non già perimetrata come tale nei Regolamenti di Polizia Urbana dei comuni.

[1] L’articolo 8 d.l. 53/2019 contiene misure straordinarie per l’eliminazione dell’arretrato relativo all’esecuzione delle sentenze penali di condanna definitiva;

  • gli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater prevedono rispettivamente un potenziamento degli immobili pubblici destinati alle forze di polizia, al fine di rafforzare i loro presidi, un incremento delle ore di lavoro straordinario per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e un incremento del personale dell’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno;
  • l’articolo 9 d.l. 53/2019 prevede una serie di modifiche al d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51 recante differimento fino al 31 dicembre 2019 della abrogazione dell’articolo 57 del codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni attuative. Il codice approvato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 è stato modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 per adeguarlo alle nuove disposizioni contenute nel Regolamento europeo (UE) 2016/679. Il d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51 contiene disposizioni relative al trattamento di dati personali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali delle autorità competenti in materia di prevenzione, indagini, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. La norma contiene altresì modifiche ai termini di attuazione di cui d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 in materia di intercettazioni di comunicazioni e conversazioni;
  • l’articolo 10 d.l. 53/2019 contiene misure urgenti per il presidio del territorio in occasione dell’Universiade di Napoli 2019 e non ha pertanto alcun rilievo per le competenze della polizia locale di Roma Capitale;
  • l’articolo 10-bis d.l. 53/2019 contiene misure per l’approvvigionamento dei pasti per il personale delle Forze di Polizia impegnato in servizi di ordine pubblico fuori sede;
  • l’articolo 10 ter d.l. 53/2019 dispone il raccordo ed il coordinamento degli istituti, scuole e centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato, istituendo l’Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato;
  • l’articolo 11 d.l. 53/2019 contiene Disposizioni su soggiorni di breve durata e modifica l’articolo 1, comma 1, legge 68/2007. La norma, che appare in controtendenza con il tendenziale rigore normativo che caratterizza l’intero decreto di urgenza, stabilisce che il permesso di soggiorno di cui all’articolo 4 del d.lgs. 286/98 non è più richiesto nelle seguenti ipotesi: missione, gara sportiva, visita, affari, turismo e studio, qualora la durata del relativo soggiorno sia non superiore a tre mesi. Con l’articolo 12 d.l. 53/2019 denominato Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio viene disposto un nuovo stanziamento fondi per premiare o favorire il rientro di stranieri irregolari che collaborano per tornare nel Paese di origine;
  • l’articolo 12 bis d.l. 53/2019, reca misure urgenti per assicurare la funzionalità del Ministero dell’Interno, per consentire un miglioramento e ricambio del vestiario del personale della Polizia di Stato e una maggiore funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
  • l’articolo 12 ter d.l. 53/2019, infine, mira aumentare le risorse del fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell’Amministrazione civile dell’Interno.