Legge 19 luglio 2019 n. 69 – Codice Rosso – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (Parte II – M. Ancillotti)

23 Agosto 2019
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Modifiche al Codice penale

Le modifiche al codice penale riguardano in particolare l’inserimento di nuove ipotesi di reato, la previsione di nuove aggravanti e la modifica di diverse disposizioni, tutte comunque in ambito reati di violenza domestica e di genere: 

  • articolo 387-bis c.p. Viene introdotto il nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa disposti dal giudice ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter c.p.p. ovvero eseguiti d’urgenza anche dalla polizia giudiziaria nel rispetto delle procedure e della autorizzazione di cui all’articolo 384-bis c.p.p.;
  • articolo 165 c.p. La concessione della sospensione condizionale della pena per i reati di violenza domestica e di genere (cioè per tutti i reati di cui all’elenco di cui sopra) viene subordinata alla partecipazione di specifici corsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati;
  • articolo 558 bis c.p. Costrizione o induzione al matrimonio”. Viene introdotta una nuova fattispecie di reato con cui si punisce con la reclusione da uno a cinque anni  chiunque costringe con violenza o minaccia una persona a contrarre vincolo di natura personale o unione civile, ovvero chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile. Sono previste aggravanti nel caso di fatti commessi in danno di un minore di anni diciotto, ovvero in danno di un minore di anni quattordici; 
  • modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis c.p. Il legislatore interviene poi con modifiche sui delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e atti persecutori prevedendo pene più severe.

Nel particolare:

  • per l’articolo 572 c.p., delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi la pena attuale della reclusione da 2 a 6 anni passa a quella da 3 a 7 anni e viene aggiunta una fattispecie aggravata quando il delitto è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi; in questi casi la pena è aumentata fino alla metà. Sempre in relazione all’articolo 572 c.p. il legislatore dispone altresì la modifica dell’articolo 4 del Codice antimafia (d.lgs n. 159 del 2011), allargando la possibilità dell’applicazione delle misure di prevenzione anche per gli indiziati del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi. In conseguenza dell’introduzione dell’aggravante speciale di cui all’articolo 572 c.p., viene modificato l’articolo 61 n. 11 quinquies c.p. (avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all’articolo 572 del c.p.) commesso il fatto in presenza  o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza;
  • aumenta anche la pena per il delitto di atti persecutori (articolo 612- bis c.p.) che passa dalla reclusione da 6 mesi a 5 anni alla reclusione da un anno a 6 anni e 6 mesi; 
  • l’articolo 583 quinquies c.p. introduce il reato di deformazione dell’aspetto della persona tramite lesioni permanenti al viso. Il fatto, in precedenza strutturato come ipotesi aggravata di lesione, diventa oggi reato autonomo (chiaro il riferimento ai fatti accaduti negli ultimi anni di getto di acido sul viso) punito con la pena della reclusione da 8 fino a 14 anni in caso di lesioni personali. Nel momento in cui dalla commissione di tale reato consegue la morte della vittima, è prevista la pena dell’ergastolo. Questo delitto viene incluso tra i reati violenti di tipo intenzionale che attribuiscono alla vittima il diritto a essere indennizzata dallo Stato;
  • l’articolo 577 c.p. estende il campo di applicazione delle aggravanti dell’omicidio alle relazioni affettive, anche se cessate. Con la modifica del primo comma è prevista la pena dell’ergastolo anche nel caso di relazione affettiva senza stabile convivenza, di stabile convivenza non connotata da relazione affettiva, ovvero di omicidio commesso nei confronti del discendente anche per effetto di adozione di minorenne. Il Legislatore interviene anche sul secondo comma dell’articolo 577 p. prevedendo l’inasprimento della reclusione da 24 a 30 anni nel caso in cui la vittima dell’omicidio sia il coniuge divorziato (o altra parte dell’unione civile cessata), persona legata da stabile convivenza/relazione affettiva cessata, l’adottante o l’adottato. Infine, nell’ottica di inasprimento della reazione dell’ordinamento a tali fattispecie di reato, il legislatore aggiunge al testo dell’articolo 577 c.p. un terzo comma prevedendo, in deroga agli ordinari criteri di bilanciamento tra circostanze, che le attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1 (avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale), 89 (Vizio parziale di mente), 98 (Minore degli anni diciotto) e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste;
  • l’articolo 585 c.p., prevedendosi ipotesi aggravate: a) se commesso con il concorso delleaggravanti di cui all’articolo 576 c.p. (pena aumentata da un terzo alla metà), b) di quelle di cui all’articolo 577 c.p., c) quando commesso con armi o con sostanze corrosive, d) o da persona travisata o da più persone riunite (pena aumentata fino a un terzo).

Le modifiche all’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), sono finalizzate a consentire l’applicazione dei benefici penitenziari per i condannati per il delitto di deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso, solo in base a determinati criteri (osservazione scientifica della personalità per un anno e positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica). 

L’articolo 13 della legge 69/2019 apporta modifiche alle pene edittali previste per i delitti di violenza sessuale. In particolare

  • articolo 609-bis c.p. (Violenza sessuale) La pena per chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali viene portata ora da 6 a 12 anni (in luogo degli attuali 5-10 anni);
  • articolo 609-ter c.p., relativo alle circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale.
  • articolo 609-quater p. delitto di atti sessuali con minorenne (comma 3), di cui all’articolo 609-quater c.p., prevedendo una aggravante quando gli atti sessuali sono commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;
  • articolo 609-quater, p. con cui si esclude la punibilità quando gli atti sessuali sono compiuti tra minorenni a patto che non vi sia violenza, che essi abbiano almeno 13 anni e che la differenza tra i partner sia non superiore a 4 anni. (prima 3 anni);
  • articolo 609-septies c.p. (comma 4), per escludere il delitto di atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater c.p.) dal catalogo dei reati punibili a querela della persona offesa (modifica del primo comma). Tale delitto sarà dunque, sempre, procedibile d’ufficio; è inoltre elevato da sei mesi a dodici mesi il termine per la proposizione della querela;
  • articolo 609-octies, relativo alla violenza sessuale di gruppo (comma 5), per inasprirne la pena che passa dall’ attuale reclusione da 6 a 12 anni alla reclusione da 8 a 14 anni.