Le notifiche e i pagamenti ai tempi del COVID-19

Una interpretazione estensiva. Proviamo a fare il punto al 16 marzo 2020

17 Marzo 2020
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È necessario fare il punto della situazione al 16 marzo 2020, in attesa del nuovo decreto legge oggi ancora in corso di discussione, tenuto conto che l’emergenza COVID-19 ha investito tutti gli aspetti della vita delle persone e riguarda anche l’attività degli uffici che si occupano della gestione del procedimento sanzionatorio, a partire dalla notifica dei verbali.

Da una ricognizione delle norme ad oggi emanate e delle prassi adottate dai soggetti incaricati della notifica dei verbali emerge il quadro che segue, anche a parziale rettifica di quanto sino ad oggi intepretato (e non senza ancora dubbi in merito).

Notifiche

L’articolo 10, comma 4, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, in corso di conversione, ha disposto che per i soggetti che alla data del 2 marzo 2020 sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni della  zona rossa di cui all’allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020[1] (peraltro abrogato dal DPCM 8 marzo 2020 che ha esteso il territorio intressato dall’emergenza[2]), il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

Bisogna osservare la sospensione dei termini di notificazione riguarderebbe, strictu sensu, solo i verbali, con non pochi dubbi circa l’estensibilità alla notifica di altri provvedimenti di analoga natura, come le ordinanze ingiunzione e gli atti impositivi. Nel dubbio è bene procedere senza ritardo, almeno per gli atti diversi dai sommari processi verbali.

Al momento, in assenza di specifici richiami nei successivi decreti si può ritenere che gli effetti sospensivi valgano ancora oggi solo nei limiti territoriali indicati dal decreto e riportati per comodità in nota al presente commento, oppure, secondo la tesi che si va diffondendo e che potrebbe trovare una conferma nella prassi ministeriale, tale sospensione può ritenersi estesa anche al resto del territorio nazionale, almeno dal 9 marzo 2020, data in cui l’emergenza è stata estesa a tutto il territorio?

Orbene, una lettura coordinata, seppure non troppo lineare, del comma 18 dell’articolo 10 citato, può giustificare la conclusione che gli effetti sospensivi del citato articolo siano già applicabili a tutto il territorio nazionale dalla data di entrata in vigore del decreto del DPCM 9 marzo 2020 (avvenuta lo stesso giorno e con effetto sino al 3 aprile 2020) che estendendo le misure del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, oltre ad aggiungere le ulteriori misure introdotte con il comma 2 dell’articolo 1, avrebbe allargato a tutti i comuni del territorio nazionale anche gli effetti sospensivi dell’articolo, comma 4, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

Infatti, la norma da ultimo citata, oltre a disporre una serie di sospensioni dei termini, tra i quali anche quelli di interesse per la gestione delle notifiche, dei pagamenti e dei ricorsi, al comma 18 ha altresì previsto che “In caso di aggiornamento dell’elenco dei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ovvero di individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai medesimi comuni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento”. Quindi, l’estensione delle misure del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, per effetto del DPCM 9 marzo 2020 avrebbe costituito anche l’aggiornamento dell’elenco dei comuni di cui all’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, comprendendo tutti i comuni italiani. La ricorstruzione, molto articolata, è sostenibile ragionevolmente, anche perché non esiste più il primo elenco dei comuni delle zone rosse e, di fatto, nemmeno il secondo elenco che comprendeva tutta la Lombardia e le altre province indicate in nota 2 al presente commento.

Pertanto, prendiamo atto dello scenario nazionale e dell’applicazione della sospensione dei termini a tutti i comuni italiani.

Direi che per le notifiche il problema è relativo. Infatti, se da un lato gli organi di polizia possono beneficiare del termine sospensivo, sicuramente destinato a operare nell’ambito dell’articolo 201 del codice della strada e dell’articolo 14 della legge 689/81, nonché delle altre norme che prevedono specifici termini di notifica, è in ogni caso possibile ancora oggi affidare le notifiche al servizio postale (o in seconda battuta ai messi comunali), interrompendo così i termini per la notificazione alla data di affidamento. In caso di eventuale restituzione degli inesitati provvederà come di consueto all’invio al comune di residenza per la notifica tramite messi. Infatti, la questione delle notifiche ha un ulteriore risvolto a livello nazionale. Poste Italiane ha comunicato[3] che per garantire la continuità delle notifiche AG, nel rispetto delle disposizioni impartite per limitare il contagio, non consegnerà direttamente il plico, ma inserirà in cassetta l’avviso di giacenza ai sensi dell’articolo 8 della legge 890/82, provvedendo al successivo invio della CAD per l’eventuale ritiro dell’atto presso l’ufficio postale, dove saranno adottate le opportune misure per limitare i contatti diretti ed evitare gli assembramenti di persone. Analoghe disposizioni sono state impartite dagli altri operatori autorizzati a eseguire le notifiche degli atti giudiziari, almeno da una sommaria ricognizione sui siti degli operatori postali.

Quindi, di fatto poco cambia per adesso la procedura di notificazione, salva la possibilità non astratta che qualcuno possa lamentare l’irregolarità della notifica eseguita con le modalità dell’articolo 8 della legge 890/82 senza il preventivo tentativo di notifica a mani; il risultato di una simile censura non è prevedibile, ma nulla possiamo fare in questi casi se non registrare la data di notificazione secondo le attestazioni dell’addetto alla notifica.

Ritardare l’avvio del procedimento di notifica, ancorchè giustificabile in ragione della sospensione dei termini, potrebbe determinare un aumento del contenzioso e l’accumulo di atti da notificare una volta finita l’emergenza.

Pagamenti

Sempre con le premesse di cui al paragrafo precedente circa l’individuazione dell’ambito territoriale della sospensione dei termini, è sospeso il termine per il pagamento in misura ridotta e anche qui va evidenziato che, ad esempio, il pagamento di una somma ingiunta con una ordinanza non è riconducibile al pagamento agevolato di cui all’articolo 202 del codice della strada dell’articolo 16 della legge 689/81.

Comunque, tale sospensiva si deve ritenere applicabile anche al pagamento ridotto del 30%, da effettuarsi di norma entro il quinto giorno successivo alla contestazione o notificazione di un verbale del codice della strada per il quale tale agevolazione sia consentita.

La sospensione dei termini dovrà quindi essere gestita con particolare attenzione riguardo ai pagamenti volontari, al fine di evitare l’iscrizione a ruolo di somme non dovute, tenuto conto che i termini per il pagamento in misura ridotta si dilatano in ragione del giorno in cui si è perfezionata la notifica o è avvenuta la contestazione. Per fare un esempio, nel caso in cui si fosse notificato un verbale in data 10 marzo 2020, il termine di 5 giorni per il pagamento in misura ridotta andrebbe considerato aperto sino al 9 aprile 2020.

Ricorsi

Anche per tale aspetto il decreto non brilla per precisione, nella parte in cui dispone la sospensione anche per i termini di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. Infatti, salvo ascriversi alla più generica definizione di “attività difensiva”, non si comprenderebbe il motivo di escludere i ricorsi amministrativi dalla sospensione dei termini per la loro presentazione, almeno facendo un confronto con la possibilità della difesa personale davanti al giudice di pace e all’invio del ricorso alla cancelleria tramite raccomandata o pec. Lo stesso si può dire per la presentazione degli scritti difensivi relativi a violazioni amministrative diverse da quelle disciplinate dal Titolo VI del codice della strada, da ricondursi ragionevolmente alle altre attività difensive.

Comunque la sospensione dei termini si applica come per il pagamento in misura ridotta o, se vogliamo ricercare un esempio più attinente, come già opera la sospensione dei termini feriali dal 1° al 31 agosto. Tanto dovrà valere per la presentazione dei ricorsi, ma anche per il deposito delle memorie difensive e dei documenti di cui è onerato il convenuto.

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(1) Dal 2 marzo 2020

1) nella Regione Lombardia, comuni di:

  1. a) Bertonico;
  2. b) Casalpusterlengo;
  3. c) Castelgerundo;
  4. d) Castiglione D’Adda;
  5. e) Codogno;
  6. f) Fombio;
  7. g) Maleo;
  8. h) San Fiorano;
  9. i) Somaglia;
  10. l) Terranova dei Passerini.

2) nella Regione Veneto comune di:

  1. a) Vo’.

(2) Dall’8 marzo 2020
Regione Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia
(3) Poste Italiane – alcune disposizioni operative per il coronavirus

 

 

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