Lavoro agile, permessi ed esenzioni dal lavoro

Alcune risposte alle numerose domande provenienti dagli enti.

31 Marzo 2020
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Nella situazione emergenziale la velocità di realizzazione del lavoro agile all’interno degli enti locali, li ha colti molto spesso impreparati, nonostante le disposizioni previste a suo tempo dall’articolo 14, comma 1, della legge 124/2015, secondo cui le amministrazioni pubbliche erano state chiamate a sperimentare nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, anche al fine di tutelare le cure parentali.
La difficile applicazione risiedeva sia, in un non adeguato corretto dialogo con i sistemi informativi, sia in considerazione della clausola dell’invarianza della spesa. L’attivazione più o meno spinta del lavoro agile ad oggi, unitamente ad alternative volte a limitare la presenza in ufficio, secondo le indicazioni legislative (vedi d.l. 18/2020 e i vari DPCM quali settimanali), hanno spinto il Dipartimento della Funzione Pubblica, in data 27 marzo 2020, a fornire alcune risposte alle numerose domande provenienti dagli enti qui di seguito riassunte.

Lavoro agile e straordinari

Dopo aver precisato il contesto emergenziale che ha spinto il legislatore a considerare il lavoro agile come modalità ordinaria dello svolgimento della prestazione lavorativa, i dubbi che sono stati posti riguardano i possibili ambiti di flessibilità lavorativa previsti per i dipendenti posti in lavoro agile.
Secondo i tecnici ministeriali è corretta e conforme a legge la disposizione dell’ente di non riconoscere, per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, prestazioni eccedenti l’orario settimanale che diano luogo a riposi compensativi, prestazioni di lavoro straordinario, prestazioni di lavoro in turno notturno, festivo o feriale non lavorativo che determinino maggiorazioni retributive, brevi permessi o altri istituti che comportino la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro. D’altra parte pur nella condizione emergenziale, le disposizioni previste all’epoca nella direttiva n.3/2017 evidenziavano in modo espresso come ciascuna PA potesse assumere le proprie determinazioni di competenza nell’esercizio dei propri poteri datoriali.

Potenziamento permessi 104/1992

Si tratta dell’incremento dei permessi della legge 104/92 previsti dall’art.24 del d.l. 18/2020 dove sono state aggiunte 12 giornate complessive a quelle già individuate dalla normativa vigente nel periodo di marzo e aprile 2020. Le giornate complessivamente intese, compatibilmente con le esigenze organizzative della PA, possono essere, quindi, fruite nei mesi di marzo e aprile. Sul punto la Funzione Pubblica indica un divieto di esaudire possibili conversioni ex post dei permessi già presi dai dipendenti (congedi ordinari, permessi per motivi personali, ecc…), ossia prima della data di efficacia della disposizione legislativa.
La possibilità di utilizzare i permessi ad ore, piuttosto che per giorni interi, pur essendo possibile da un punto di vista legislativo, da un punto di vista operativo, tuttavia, la suddivisione in ore appare in controtendenza rispetto all’obiettivo prioritario di limitare gli spostamenti delle persone fisiche e non funzionale, considerato che il lavoro agile rappresenta, nella fase emergenziale, l’ordinaria modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Durata incremento congedi parentali

Si ricorda come l’art.25 del d.l. 18/2020 abbia previsto un congedo parentale straordinario di 15 giorni aggiuntivi a quelli già a disposizione (anche retroattivamente) e per periodi che decorrono al momento dal 5 marzo al 3 aprile dove spetta il 50% della retribuzione. Infatti, per la Funzione Pubblica l’istituto si applica a decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e  per  tutto  il periodo  della  sospensione  ivi  prevista. Per effetto del DPCM 8 marzo 2020 è sospesa, al momento fino al 3 aprile 2020, la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado.

Sospensione dal servizio

L’art. 87 comma 3 del D.L. 18/2020 prevede l’utilizzo da parte della P.A. delle ferie pregresse quale ipotesi residuale nel caso in cui non sia possibile ricorrere al lavoro agile che rappresenta, in questo periodo di emergenza, la modalità ordinaria di svolgimento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione sino alla cessazione dello stato di emergenza. In questo caso la norma, ove non sia possibile rendere la prestazione né sull’ordinario luogo di lavoro né presso il domicilio in lavoro agile, non raccomanda ma dispone la fruizione delle ferie, dei congedi, delle banche ore, prima che si valuti la temporanea esenzione dal servizio. In merito alle ferie, precisano i tecnici della funzione pubblica, esse si intendono quelle relative all’anno 2019 (o precedenti) non consumate dal lavoratore.
Ora, in mancanza anche di ferire pregresse, l’ultima possibilità prevista è quella della temporanea esenzione dal servizio del dipendente. In questo caso spetta all’ente e non al dipendente la decisione. In merito alla competenza nella regolazione dell’istituto della sospensione temporanea di dipendenti, al fine di evitare comportamenti disomogenei, sarebbe opportuno che sia il responsabile del personale a definire le regole cui i dirigenti dovranno successivamente attenersi.
I dipendenti posti in temporanea esenzione dal servizio godranno di tutti gli istituti contrattuali, sia fondamentali che accessori, con la sola esclusione del buono pasto.
Infine, l’applicazione dell’istituto della sospensione temporanea dal servizio non risulta, secondo la Funzione Pubblica, rivolta anche ai dirigenti dovendo questi ultimi svolgere una preminente funzione di coordinamento e direzione, che nella Direttiva 2/2020 del Ministro della pubblica amministrazione è stata sottolineata  ed enfatizzata.

 

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