Il pagamento di 100 euro del mese di marzo per i servizi resi in presenza

6 Aprile 2020
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L’art.63 del d.l. n.18/2020 stabilisce che “Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese”. Sulla concreta applicazione dell’istituto si è espressa recentemente l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8 del 3 aprile 2020, di particolare interesse per i dipendenti della polizia locale, in considerazione della loro presenza in ufficio.

Il calcolo del divisore

Importanti precisazioni riguardano il rapporto delle ore prestate in presenza rispetto al monte ore mensile del dipendente.
In merito alla suddivisione per il riproporzionamento dei giorni utili per l’erogazione una tantum del bonus, è necessario calcolare il rapporto tra giorni lavorati (numeratore) e giorni di calendario lavorativo totali nel mese (denominatore). Alla domanda se i giorni vadano calcolati in lavorati (26 giorni) o di calendario (30 giorni), i tecnici dell’Agenzia precisano che il rapporto deve essere effettuato non in giorni ma tra le ore lavorate rispetto a quelle esigibili nel mese secondo il contratto di lavoro. Così per il personale della polizia locale che presta un orario settimanale di 36 ore il divisore è pari a 156 ore mensili (giorni al mese 26 x 6 ore al giorno = 156 ore mensili). Per gli operatori di polizia locale che, invece, svolgono 35 ore settimanali il calcolo delle ore totali mensili è pari a 151,66 (ARAN orientamento applicativo RAL_045 del 6 giugno 2011).
Nel caso in cui il personale svolga una parte del lavoro in presenza e una parte del lavoro in smart working il calcolo dovrà essere effettuato sulla base delle ore prestate in presenza. Si supponga che un lavoratore sia adibito a 4 ore in presenza e 2 ore giornaliere in smart working, al numeratore avremmo il numero di ore prestate mensili in presenza pari a 4 X 26 = 104 e al denominatore avremo 156, il divisore sarà allora il seguente: 104/156 = 0,6667. Il bonus dovuto sarà allora pari a 100 x 0,667 = 66,67 euro.

Il personale part time

Altra questione riguarda il dubbio per il personale a tempo parziale, ossia se il calcolo debba essere effettuato in proporzionale alle ore prestate da contratto. Secondo l’Agenzia delle Entrate la lettera della norma  rapporta l’ammontare del premio «al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro» e ciò indipendentemente alla tipologia di contratto, full-time e part-time. Così un dipendente a 18 ore settimanali che presta la propria attività non in smart working riceverà il bonus in base alle giornate effettive di lavoro, ossia in modo pieno. Se, invece, le attività sono prestate in parte in smart working e in parte in presenza, riceverà il bonus solo sulle giornate lavorate in presenza. Infatti, così come precisato nel calcolo del punto precedente, il rapporto deve essere effettuato non in giorni ma tra le ore lavorate rispetto a quelle esigibili nel mese secondo il contratto di lavoro.

Periodo di assenza

Altra questione importante riguarda le assenze del dipendente al fine del calcolo del bonus dovuto. Ora, secondo i tecnici dell’Agenzia delle Entrate i dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro non dovranno essere considerate nel rapporto, né al numeratore né al denominatore, le giornate di ferie o di malattia. In base alla medesima ratio, sono escluse dal calcolo le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni.
In altri termini, quello che conta è che il dipendente abbia prestato le proprie attività in presenza, in quanto servizio indifferibile, così come certificato da dirigente, per la parte che non è stato possibile svolgere in smart working.
Così, supponendo che il dipendente abbia prestato la propria attività per solo 5 giorni in presenza, mentre gli altri giorni era stato in malattia o in ferire, il numeratore sarà pari a 30 ore (6 ore x 5 giorni) ed il denominatore sarà dato da 156 ore a cui andranno tolte le giornate di malattia e ferie (pari a 21 giorni) che nel caso di specie sono pari a 21 x 6 = 126, ottenendo il valore 156- 126 = 30. Il dipendente nell’esempio riceverà l’intero bonus.

Mancanza del reddito di riferimento

Poiché il bonus si riferisce esclusivamente ai redditi di lavoro è possibile che l’attuale datore di lavoro non abbia la certificazione unica dell’anno precedente, perché ad esempio il dipendente prestava servizio presso un datore di lavoro diverso. In questo caso, la circolare prevede che il dipendente, al fine di ottenere il premio, dovrà rilasciare al sostituto di imposta una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attestare l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente.