La stabilizzazione del personale precario salva l’ente dal danno per successione di contratti illegittimi

Le proroghe di contratti fuori dai limiti previsti dall’art.36 del d.lgs. 165/01

6 Maggio 2020
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Le proroghe di contratti fuori dai limiti previsti dall’art.36 del d.lgs. 165/01, nonché le altre violazione sui contratti a termine, generano danno risarcibile da parte della pubblica pubblicazione. Infatti, il comma 5 del citato art.36 prevede che “… la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave”.

La quantificazione del danno erariale

In merito al ricorso illegittimo dei contratti a termine, il legislatore è intervenuto con l’art. 32, comma 5 legge n.183/2010 precisando che “il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto”. Rispetto, tuttavia, al lavoratore privato che può ambire alla conversione del contratto a tempo indeterminato, nel lavoro pubblico la trasformazione è espressamente esclusa dalla legge. In merito alla conciliazione dei due importi tra pubblico e privato, è intervenuta la Cassazione a Sezione Unite (sentenza 15 marzo 2016 n.5072) indicando il seguente principio di diritto “Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall’art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604”.

Il discorso in caso di stabilizzazione del personale, ha tuttavia cambiato le regole rispetto a questo principio di diritto, in quanto in questo caso non vi sarebbe più differenza con il lavoro privato, avendo il dipendente propria grazie all’uso prolungato del contratto a tempo determinato potuto ambire alla conversione del suo contratto a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione. Queste sono le indicazioni formulate dalla Cassazione in due sentenze qui di seguito esaminate.

 

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