Proventi del CDS fuori dai limiti del fondo solo per il differenziale dei maggiori incassi accertati nell’anno

Approfondimento di Vincenzo Giannotti

21 Maggio 2020
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Si ricorda come la Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 5/2019) avesse avuto modo di precisare che, gli incentivi monetari, da corrispondere al personale di polizia locale, impegnato in progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, potesse essere considerato fuori dai limiti di spesa (art. 23, co. 2, d.lgs. 75/2017) solo per la quota eccedente le riscossioni dell’esercizio precedente.
La Corte delle Marche (deliberazione n. 3/2020) ha escluso, tuttavia, che nella definizione data dalla Sezione delle Autonomie potessero trovare ingresso gli incassi nell’esercizio corrente su accertamenti di esercizi precedenti o riscossioni ottenute su ruoli coattivi di anni precedenti incassati nell’anno.

I proventi del codice della strada

I giudici contabili marchigiani, prima di rispondere alle domande poste dal Comune in merito alla possibilità di escludere dai limiti del salario accessorio una parte dei proventi del codice della strada incassati dall’ente locale, ripercorrono brevemente le disposizioni legislative sui proventi contravvenzionali.

L’art. 208, commi 4, lett. b), c.d.s. stabilisce che una quota pari al 50% dei proventi “spettanti” agli enti territoriali dall’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada debba essere destinata, in misura non inferiore a un quarto della quota, al “potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale ”.

Il successivo comma 5, riconosce ai medesimi enti la facoltà di destinare, con apposita delibera annuale di giunta, “in tutto o in parte la restante quota del 50% dei proventi” alle medesime finalità.

Il comma 5-bis annovera, tra l’altro, anche i “progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale (…)”, senza tuttavia chiarire se, ed eventualmente in che modo, il loro finanziamento possa essere utilizzato per remunerare le prestazioni del personale addetto ai servizi di polizia locale. A quest’ultimo dubbio interpretativo, il CCNL 21/05/2018 della Funzioni Locali ha previsto l’art.56-quater il quale chiarisce che, “in coerenza con le previsioni legislative”, i predetti proventi delle sanzioni amministrative possono essere utilizzati in favore del personale della polizia locale, tra l’altro, per erogare “incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale”. Grazie, inoltre, alla normativa contrattuale è possibile ormai stabilire con certezza che i citati incentivi possono essere erogati solo laddove effettivamente “riscossi”, e non semplicemente accertati. Questi incentivi monetari trovano, quindi, collocazione nel fondo del salario accessorio nella sua parte variabile, all’interno della quale possono esser fatte confluire anche le apposite risorse dall’ente destinate “per il conseguimento di obiettivi (..) definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale”, nel cui ambito la norma espressamente ricomprende anche quelle di cui all’art. 56-quater, lett.c), CCNL 21/05/2018.

I limiti di crescita del fondo

Il Collegio contabile, ha precisato come, in ogni caso, l’aumento del salario accessorio non possa essere superiore a quello stanziato nell’anno 2016, per espressa previsione legislativa (art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017). Tuttavia, la giurisprudenza contabile ha ritenuto che la rigidità del tetto di spesa debba essere temperata valorizzando la ratio sottesa alla disposizione vincolistica, da ravvisare nell’intento di “calmierare gli incrementi dei fondi per il trattamento accessorio ove non diretti a remunerare incarichi, resi in via straordinaria o, comunque, affidati singolarmente a specifici dipendenti, insuscettibili di refluire sulla contrattazione collettiva nazionale successiva aumentando la base retributiva di riferimento da utilizzare per il calcolo degli incrementi stipendiali” (Sez. Aut. Delibera n. 20/2017). In tale ambito, secondo la nomofilachia contabile potrebbero essere considerate escluse due diverse tipologie di trattamento accessorio.

La prima è rappresentata dagli incentivi i cui finanziamenti non risultano imputabili ai capitoli di spesa ordinariamente destinati al trattamento accessorio del personale (esempio previdenza integrativa del personale della Polizia Locale, gli incentivi tecnici).

La seconda tipologia riguarderebbe le ipotesi di alimentazione puramente “figurativa” del trattamento accessorio, ossia senza costi aggiuntivi per il bilancio dell’ente, in quanto i relativi oneri risulterebbero interamente posti a carico di soggetti terzi dell’avvocatura comunale per le spese rimborsate (esempio compensi avvocature civiche in caso di compensi addebitati alla parte soccombente, gli oneri da condono edilizio).

Ora, gli incentivi economici al personale della polizia locale pur autoalimentandosi con i proventi provenienti dell’attività svolta dagli stessi dipendenti, non per questo possono dirsi assolutamente neutri sul piano del bilancio, “non essendo correlati ad un effettivo incremento di entrate”, posto che la destinazione di quei proventi al trattamento accessorio del personale, ove non fosse limitata alle sole maggiori entrate, implicherebbe una speculare “riduzione della spesa per qualcuna delle altre finalità” cui, alternativamente, l’art. 208 c.d.s. impone di destinare tali risorse.

Per poter superare questo vincolo, la Sezione delle Autonomie ha ritenuto che, per aversi un effetto addizionale nella parte entrate, sarebbe necessario individuare una quota di proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni del precedente esercizio, utilizzando così, per l’attuazione dei progetti, solo “le maggiori entrate effettivamente ed autonomamente realizzate dal medesimo personale”.

Le modalità operative di calcolo

Precisati i contenuti della deliberazione della Sezione delle Autonomie, è ora necessario stabilire le modalità operative per individuare questa quota incrementale degli incassi ottenuti dall’ente locale. Secondo il Collegio contabile il computo della quota differenziale di incassi da porre al di fuori dei limiti del salario accessorio sarebbe solo quella accertata e riscossa nell’anno rispetto a quella accertata e riscossa nell’anno precedente. Solo tale calcolo permette di poter correttamente escludere le maggiori riscossioni dai limiti imposti dal legislatore. In altri termini, è che l’erogazione dell’incentivo venga dall’ente finanziariamente coperta soltanto con la quota dei proventi contravvenzionali eccedenti le riscossioni del precedente esercizio, accertati e riscossi nell’esercizio corrente, perché solo in questo caso le maggiori entrate riscosse possono dirsi effettivamente ed autonomamente riconducibili all’attuazione del progetto di efficientamento posto in essere dalle specifiche unità di personale legittimate a percepire l’emolumento addizionale. Con la conseguenza che non potrebbero rientrare in tale calcolo, così come richiesto dall’ente locale, gli incassi provenienti anche da accertamenti compiuti nell’esercizio precedente o, addirittura, provenienti dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi pregressi (e quindi più remoti).

Conclusione

I giudici contabili marchigiani concludono il loro parere precisando, all’ente locale richiedente, che potranno essere considerati esclusi, dai limiti del salario accessorio, solo la riscossione di accertamenti compiuti nell’esercizio corrente, senza che in essa possano esservi ricomprese anche quelle accertate nell’esercizio precedente ed incassate nell’esercizio corrente oppure derivanti dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi precedenti.