La strada e il campo di applicazione nell’infortunistica stradale

Approfondimento di Ugo Sergio Auteri

3 Giugno 2020
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Secondo i principi generali dettati dall’art. 1 del c.d.s., la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme dello stesso codice della strada e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse.

L’applicabilità del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), e quindi anche l’espletamento dei servizi di polizia stradale, tra i quali anche i rilievi di incidenti stradali, è caratterizzata da alcuni sostanziali elementi che ne delimitano il campo di applicazione:

• i soggetti: pedoni, veicoli ed animali;
• l’oggetto regolamentato: la circolazione stradale;
• il luogo: la “strada”.

Le principali controversie, oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali, vertono sostanzialmente sul significato giuridico da attribuire alla definizione di “strada”.

I servizi di polizia stradale ex art. 11 del c.d.s., sono pertanto direttamente correlati al concetto giuridico di “strada”.

Una corretta disamina dell’area interessata qualifica l’evento avvenuto su di essa riconducibile all’applicazione ed alla regolamentazione del codice della strada, condizionando, sul piano operativo, la legittimità di ogni intervento da parte dei soggetti che svolgono “funzioni di polizia stradale”.
La questione assume particolare rilevanza per la determinazione del legittimo svolgimento dei servizi di polizia stradale e per la qualificazione dei reati di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.) e di lesioni stradali (art. 590 bis c.p.) in virtù della previsione di colpa specifica vincolata alla “violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale”.

 

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