Liberalizzazione del mercato della notificazione delle contravvenzioni per violazione C.d.S.

TAR Piemonte sez. I 17/6/2020 n. 393

22 Giugno 2020
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L’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. trova applicazione con riferimento ad una gara i cui esiti sono stati impugnati con ricorso depositato in data 13 maggio 2019 (1).

La l. 4 agosto 2017, n. 124 ha liberalizzato il mercato delle notificazioni e comunicazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e delle notificazioni della violazioni previste dal codice della strada; tuttavia, per divenire effettiva, detta liberalizzazione presupponeva il rilascio agli operatori privati di licenze speciali individuali, la cui disciplina è stata progressivamente definita dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la deliberazione 20.2.2018 n. 77/18/CONS, cui ha fatto seguito il d.m. 19 luglio 2018; ancora la disciplina secondaria di attuazione ha richiesto l’adozione di linee guida elaborate dal Ministero della giustizia inerenti corsi di formazione obbligatori per gli addetti alla consegna e la delibera AGCOM 77/18/CONS è stata ulteriormente aggiornata con la delibera 55/19/CONS. in sistema è andato a regime nel 2019  (2).
In un appalto di servizi la partecipazione in ATI verticale è consentita qualora la legge di gara preveda prestazioni principali ed accessorie; tuttavia, se il testo della legge di gara è ambiguo nel delimitare le due tipologie di prestazioni, non può essere esclusa una concorrente che, avendo legittimamente scelto il modulo dell’ATI verticale, ha attribuito alla mandante l’esecuzione di una prestazione che, secondo il bando, richiedeva uno specifico titolo abilitativo che dichiaratamente poteva essere in possesso del solo soggetto incaricato dell’esecuzione di detta parte del servizio.

(1) Ha ricordato il Tar che il comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a. è stato abrogato dall’art. 1, comma 22, d.l. n. 32 del 2019, convertito con modificazioni nella l. 14 giugno 2019, n. 55, con la precisazione, di cui al comma 23 del medesimo articolo, che le disposizioni del comma 22, ivi compresa dunque l’abrogazione, si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso. La legge di conversione è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, intervenuta in data 17 giugno 2019, dunque il 18 giugno 2019. Il ricorso è stato depositato in data 13 maggio 2019, dunque, per il presente giudizio, l’art. 120, comma 2 bis, deve ritenersi applicabile. La sua interpretazione deve tenere tuttavia conto dell’intenso dibattito giurisprudenziale sviluppatosi in materia.

La previsione di decadenza ha superato il vaglio della Corte costituzionale, che si è pronunciata con sentenza n. 271/2019, nonché della Corte di giustizia dell’Unione europea, pronunciatasi con la sentenza CGUE, sez. IV, 14 febbraio 2019, in causa C54/18. Il giudice europeo prima e la Corte Costituzionale poi hanno, in sintesi, negato che la previsione di decadenza integrasse una lesione di sostanziali prerogative difensive a condizione che ai concorrenti onerati dell’impugnativa fosse dato conoscere le effettive ragioni poste a fondamento dei provvedimenti di ammissione ed esclusione censurati. In particolare si legge nella pronuncia della Corte di giustizia che il comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a. non contrastava con le direttive 89/665/CEE e 2014/23/UE nella parte in cui imponeva un onere di impugnazione a pena di decadenza dalla pubblicazione/comunicazione dei provvedimenti di esclusione “a condizione che i provvedimenti in tal modo comunicati siano accompagnati da una relazione dei motivi pertinenti tale da garantire che detti interessati siano venuti o potessero venire a

Ad avviso del Tar nelle more dell’effettiva attuazione della prevista liberalizzazione, appare corretto e pro concorrenziale che il capitolato di una gara per la gestione delle contravvenzioni stradali consentisse che l’aggiudicatario ottenesse la licenza individuale speciale in fase esecutiva, purché prima di effettiva entrata in funzione del servizio, essendo sufficiente, al momento di presentazione della domanda di partecipazione, la dichiarazione di possedere i requisiti prescritti al fine di conseguire detta licenza, secondo le disposizioni sino a quel momento adottate, e l’impegno a presentare tempestivamente la relativa domanda.

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Fonte: www.giustizia-amministrativa.it