Nuove disposizioni in materia di destinazione dei proventi per le violazioni Covid

Approfondimento di Giuseppe Carmagnini

20 Luglio 2020
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Il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è stato appena convertito con legge 14 luglio  2020,  n. 74, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 2020.

Secondo le nuove disposizioni licenziate in fase di conversione (1), i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo decreto legge (e solo questi, non anche quelli derivanti dalle violazioni del DPCM 11 giugno 2020) spettano al comune se le violazioni sono accertate da agenti o funzionari del comune. La nuova destinazione dei proventi riguarda le violazioni al dl 33/2020 accertate a partire dal 16 luglio 2020.

Pertanto, solo nel caso in cui si tratti di violazioni previste dal citato decreto nei verbali redatti dalla Polizia Municipale andrà sempre indicato che il pagamento deve essere effettuato a favore del comune.

Resta invece invariata la competenza a ricevere gli scritti difensivi e per l’adozione della relativa ordinanza ingiunzione (o di archiviazione), per cui ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto legge in commento, che per tale aspetto non è stato modificato, “Le sanzioni  per  le  violazioni  delle  misure  disposte  da autorità statali sono irrogate dal  Prefetto.  Le sanzioni per  le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate  dalle   autorità   che   le   hanno   disposte”.

Ciò significa, ad esempio, che per la violazione relativa al mancato rispetto della quarantena precauzionale (art. 1, comma 7, del dl 33/2020), le sanzioni per violazioni accertate fino al 15 luglio 2020 erano di competenza dello Stato; invece, per le violazioni accertate dalla Polizia Municipale dal 16 luglio 2020 i proventi spetteranno al comune. In entrambi casi però resta competente il Prefetto per ricevere gli scritti difensivi e adottare l’ordinanza ingiunzione e tanto andrà indicato nel verbale.

Per le violazioni del DPCM 11 giugno 2020 (e anche dei precedenti o in ipotesi dei successivi DPCM adottati ai sensi del DL 19/2020) resta invece la regola già più volte ribadita secondo la quale sia i proventi, sia la competenza a ricevere gli scritti difensivi sono stabiliti in base al provvedimento violato e, quindi, per violazioni previste direttamente dal DPCM i proventi spettano allo Stato e gli scritti difensivi sono indirizzati al Prefetto; per le violazioni alle ordinanze regionali i proventi vanno alla Regione e gli scritti difensivi sono indirizzati al Presidente della Giunta regionale. Per le violazioni alle ordinanze comunali i proventi spettano al Comune e gli scritti difensivi sono indirizzati al Sindaco.

Quanto sopra nelle more di eventuali diverse indicazioni ministeriali.

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(1) 2-bis. I proventi  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie, relative alle violazioni delle  disposizioni  previste  dal  presente decreto accertate successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto, sono  devoluti  allo Stato quando le violazioni siano accertate da  funzionari,  ufficiali ed agenti  dello    I medesimi  proventi  sono  devoluti  alle regioni, alle  province  e  ai  comuni  quando  le  violazioni  siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente,  delle regioni, delle province e dei comuni.