Il verbale di accertata violazione a seguito di rilievi di sinistro stradale

Articolo di Ugo Sergio Auteri

27 Agosto 2020
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Il maggiore rigore dell’applicazione delle norme del codice della strada in caso di sinistro, gli interessi economici delle persone coinvolte, ed infine la stessa natura del tipo di accertamento, di tipo dedotto, conseguente alla valutazione di elementi di prova, determinano un maggiore impiego di strumenti di opposizione mediante il ricorso all’autorità amministrativa e giudiziaria e, di fatto, una elevata percentuale di archiviazioni in sede di contenzioso.

Le cause sono perlopiù da attribuirsi a vizi di forma quali la corretta indicazione delle date, la motivazione della mancata contestazione, ma il caso più significativo riguarda l’eventuale fede privilegiata che gode l’atto di accertamento.

La fede privilegiata del verbale

L’argomento è stato più volte oggetto di dibattito sul quale la giurisprudenza ha delineato principi pressoché unanimi e consolidati.

L’articolo 2700 del codice civile attribuisce al documento redatto dal pubblico ufficiale che riporta dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che lo stesso attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, un’efficacia probatoria privilegiata riservando al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria e dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti a dell’effettivo svolgersi dei fatti.

Tuttavia, l’efficacia probatoria non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni delle parti, non potendo il pubblico ufficiale garantire la veridicità delle affermazioni rese. Pertanto, non è necessaria la querela di falso per impugnare l’intrinseca verità delle dichiarazioni.

La questione è particolarmente rilevante, in quanto i contenuti del verbale che non godono di “fede privilegiata” sono soggetti al prudente apprezzamento del giudice in sede di opposizione, ed il verbale potrà essere contrastato anche con mezzi istruttori ordinari.

La giurisprudenza è concorde nell’affermare che non ha efficacia probatoria l’accertamento basato su valutazioni discrezionali da parte degli agenti operanti e gli elementi oggettivi riportati nel verbale non risultano sufficienti a dare prova per la contestazione della violazione.

 

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