D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) cosa cambia dopo l’entrata in vigore del D.L. 76/2020

Articolo di Alberto Cuoghi

2 Settembre 2020
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Con il D.L. 16/ Luglio 2020, n.76, è entrato in vigore un provvedimento che mira alla semplificazione amministrativa e procedurale per quanto riguarda la materia edilizia. Infatti, l’articolo fondamentale del Decreto, l’art. 10, si pone come obiettivo quello di semplificare e accelerare le procedure edilizie, ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, recuperare il patrimonio edilizio esistente ed incentivare i processi di rigenerazione urbana. Questi ultimi aspetti sono da anni spesso propagandati ma poco attuati sia a livello nazionale che a livello locale.

Sicuramente gli aspetti più rilevanti riguardano le nuove definizioni degli interventi di “manutenzione straordinaria” e di “ristrutturazione edilizia”. Ma vediamo quali i punti essenziali delle varie novità.

1) In materia di “Deroga alle distanze tra i fabbricati” – Art. 2-bis – il comma 1ter viene riscritto. In caso di demolizione e ricostruzione di edifici è consentito ricostruire mantenendo le distanze legittimamente preesistenti e, sempre nel rispetto di questo parametro, sono ammessi aumenti di volume con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito. Pertanto, decadono i vincoli del medesimo sedime e della medesima sagoma. Nelle zone omogenee A (così come definite dall’art.2, D.M. 1444/1968), gli interventi di demolizione e ricostruzione, sono consentite esclusivamente nell’ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.

2) Nell’ambito della “definizione degli interventi edilizi” – Art. 3 – comma 1, alla lettera “b”, vediamo che nella Manutenzione straordinaria gli interventi ammessi possono adesso portare anche ad una modifica della destinazione d’uso dei locali, purché non rientrino in quelle giuridicamente rilevanti comportanti un incremento del carico urbanistico (pur mantenendo inalterato il volume complessivo dell’edificio). Inoltre, vengono ricomprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati che si rendano necessarie al fine di ottenere o mantenere l’agibilità o l’accessibilità degli stessi, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

3) Sempre nell’ambito dell’art. 3, ma questa volta alla lettera “d”, vediamo gli aspetti legati alla definizione dell’intervento di Ristrutturazione edilizia. Viene rivista la definizione laddove si prevede che facciano parte di questa categoria di interventi anche quelli di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plani volumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento della normativa sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’adeguamento alla normativa sismica, per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Inoltre, viene inserito nelle casistiche anche la ricostruzione di edifici demoliti o crollati, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Per gli immobili sottoposti a vincolo dal d.lgs. 42/2004, nonché quelli ubicati in zone “A”, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ave siano mantenuti la sagoma, i prospetti, l’area di sedime e caratteristiche plani volumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volume.

 

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