Legittimo il licenziamento dell’ausiliare della sosta se le pause al bar sono lunghe

Approfondimento di Vincenzo Giannotti

7 Settembre 2020
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Le continue soste al bar di un ausiliare del traffico, unitamente alla rilevazione di verbali di multe accertate con orari coincidenti con la mancata sua presenza al lavoro, sono stati ritenuti sufficienti per la correttezza del licenziamento per giusta causa. Queste sono le evidenze di fatti storici accertati e confermati dalla Cassazione nella sentenza n.18246/2020.

I fatti contestati

Ad un ausiliario della sosta sono stati contestati una serie di inadempimenti a seguito di una ispezione interna. In particolare gli sono state contestate diverse e continue pause dal lavoro, superiori ciascuna ai venti minuti massimi di tolleranza, per recarsi in esercizi pubblici, tralasciando in questo modo per il corrispondente arco temporale il controllo delle vetture in sosta. Inoltre, in alcuni avvisi di accertamento, il dipendente aveva indicato un orario errato, coincidente con un periodo in cui il lavoratore non stava lavorando, ma si trovava in un bar o comunque in altro luogo. La società ha proceduto, contestando le diverse infrazioni riscontrate, all’irrogazione del licenziamento. Avverso l’atto espulsivo è ricorso il dipendente, ma sia il Tribunale nella fase sommaria, sia successivamente la Corte di appello, hanno respinto le doglianze del lavoratore. I giudici aditi hanno ritenuto la sanzione espulsiva corretta, in quanto si era in presenza di una reiterazione dei fatti di inadempimento posti in essere dal dipendente, comportamenti questi ritenuti non giustificati da problemi di salute da cui era affetto, come accertato dal C.t.u. medico legale officiato, che aveva escluso la necessità di interruzione del servizio per le patologie pregresse. Inoltre, non sono stati accolti gli ulteriori motivi del dipendente sulla verità delle prove testimoniali raccolte dalla società. La Corte di appello, infatti, ha ritenuto provati gli addebiti per avere i due testimoni partecipato personalmente all’attività di controllo e direttamente verificato gli orari di sosta del ricorrente all’interno degli esercizi pubblici. Infine, è stata confermata la stessa istruttoria secondo cui il ricorrente aveva riportato, in due avvisi di accertamento, un orario errato, coincidente con un periodo in cui il medesimo non stava lavorando, ma si trovava in un bar o comunque in altro luogo, anzi tali irregolarità erano state commesse dal dipendente per “coprire lo stato di non lavoro” e connotavano di particolare gravità la complessiva condotta ascrittagli.

 

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