Niente demansionamento se le mansioni inferiori svolte sono accessorie a quelle principali

Approfondimento di Vincenzo Giannotti

21 Settembre 2020
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Le attività richieste al dipendente pubblico, in modo non prevalente nell’ambio del rapporto di lavoro, pur potendo queste essere considerate inferiori al profilo professionale rivestito, non comportano alcun demansionamento oggetto di risarcimento. In altri termini, le eventuali mansioni inferiori richieste al dipendente, una volta alla settimana o per motivi di collaborazione alla struttura di appartenenza, sono pur sempre da rendere in adempimento di un dovere di solidarietà, cui il lavoratore è tenuto secondo un principio di buona fede contrattuale ex art. 1375 cod.civ. In ogni caso, è legittima l’assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori allorquando le stesse abbiano carattere accessorio allo svolgimento dell’obbligazione legittimamente assunta. Sono queste le conclusioni della Cassazione (sentenza n.19419/2020).

La vicenda

Un dipendente di una ASL è ricorso al giudice del lavoro lamentando che l’Azienda lo avesse adibito a mansioni inferiori al suo profilo professionale di appartenenza. Dopo aver ottenuto ragione in primo grado, la Corte di appello, ha riformato la sentenza negando il demansionamento, in quanto le attività svolte non integravano un mutamento apprezzabile delle mansioni ma, piuttosto, costituivano un adempimento al dovere di solidarietà, cui il lavoratore era tenuto secondo un principio di buona fede contrattuale ex art. 1375 cod.civ. In altri termini, a dire dei giudici di appello, le attività di barelliere e soccorritore, svolte in concomitanza con la prestazione di autista di ambulanza, costituivano attività accessorie che egli era tenuto a svolgere, per dovere di solidarietà sociale e buona fede contrattuale.

 

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