Le modifiche all’art. 93 cds operate dal decreto semplificazioni

Articolo di Sergio Bedessi

6 Ottobre 2020
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Nella fase di conversione in legge del c.d. “decreto semplificazioni” (d.l. 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito con le modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120), con l’art. 16-ter dello stesso, si è introdotto all’interno dell’art. 93 (“Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi”) del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (“Nuovo codice della strada”) un comma 1-quinquies, successivo all’originario comma 1 e ai commi aggiuntivi di successivo inserimento 1-bis, 1-ter, 1-quater.

Art. 93

Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1- bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:

  1. a) ai residenti nel comune di Campione d’Italia;
  2. b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, di cui all’articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
  3. c) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un’attività di lavoro in favore di un’impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all’estero;
  4. d) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari;
  5. e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all’estero”.* 

 

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