DPCM 18 ottobre 2020 – modifiche al DPCM 13 ottobre 2020 – ulteriori disposizioni per il contrasto e il contenimento del contagio da Sars Cov – 2. Prime osservazioni

Approfondimento di Giuseppe Carmagnini

20 Ottobre 2020
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Non è ancora trascorsa una settimana e dobbiamo di nuovo confrontarci con alcune ulteriori disposizioni emanata dal Presidente del Consiglio, al fine di garantire un maggiore contrasto al diffondersi dell’epidemia. Infatti, con il DPCM 18 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 258 dello stesso giorno, sono state apportate alcune modifiche al DPCM 13 ottobre 2020 e introdotte ulteriori prescrizioni, al fine di limitare la diffusione dell’epidemia di Covid-19. Le modifiche sono vigenti dal 19 ottobre 2020; le maggiori novità sono indicate con il colore blu.

Il DPCM ha previsto ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio, fino al prossimo 13 novembre 2020, salvo ulteriori proroghe o modifiche che si dovessero rendere necessarie.

Il DPCM è completato da ben 22 allegati, contenenti i vari protocolli, linee guida e raccomandazioni. Da segnalare che l’allegato 8 del DPCM 13 ottobre 2020, relativo alle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti”, è stato sostituito dall’allegato A del DPCM 18 ottobre 2020.

È quindi opportuno fornire un primo quadro delle disposizioni in vigore dal 14 ottobre e delle modifiche in vigore dal 19 ottobre 2020, tralasciando gli aspetti di minore impatto diretto. Per maggiori dettagli sarà necessario attendere le ulteriori indicazioni del Ministero dell’interno, considerato che la prima  Circolare sulle misure del DPCM 13 ottobre 2020 si è limitata a riportare il contenuto del provvedimento, senza addentrarsi nelle problematiche che, almeno alcune, sono state risolte dal nuovo DPCM.

In parte, il provvedimento del 13 ottobre ripropone le misure già adottate, con alcune modifiche e novità, ulteriormente aggiornate dal nuovo DPCM 18 ottobre 2020.

Ferme restando le disposizioni del decreto legge 33/2020 [1], vengono confermate le prescrizioni relative al possesso e all’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di cui si sono fornite le prime indicazioni operative resesi necessarie in ragione dell’anticipazione delle prescrizioni in commento, avvenuta ad opera del decreto legge 125/2020. Pertanto, almeno siano all’emanazione di opportune direttive da parte del Ministero dell’interno, valgono le osservazione già proposte in questa rivista elettronica [2].

Altresì è confermato l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro (due metri, invece, se si svolge attività sportiva), fatto salvo quanto disposto dagli specifici protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale, o problematiche psichiatriche e comportamentali, o comunque non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori od operatori di assistenza.

Quella che doveva essere la maggiore novità del decreto si sostanzia, come spesso è avvenuto, in un intervento di difficile attuazione e, soprattutto, di impossibile controllo, con numerose lacune che rischiano di alimentare nell’immediato conflitti tra gli organi di polizia e, successivamente, innescare un contenzioso dall’esito incerto, vista anche l’entità delle sanzioni.

La nuova misura prevede che potrà essere disposta la chiusura [3] dopo le 21[4] di strade o piazze nei centri urbani [5], dove si possono creare situazioni di assembramento fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali [6] legittimamente aperti e alle abitazioni private [7]. Appare evidente che la nuova disposizione, ove adottata, creerà notevoli difficoltà per i controlli degli accessi e dei deflussi giustificabili, senza risolvere il problema. Se gli esercizi di commercio la dettaglio fossero aperti dopo le 21, cosa possibile, soprattutto visto l’avvicinarsi del periodo natalizio, sarà ammesso lo shopping serale/notturno, anche senza obbligo di acquisto e, in fase di uscita sarà sufficiente dichiarare di non aver trovato l’articolo di proprio gradimento. Insomma, si apre il campo a un novero infinito di giustificazioni che alla fine renderanno vana questa limitazione, salvo che il provvedimento stesso introduca specifiche prescrizioni per consentire un controllo più efficace.

I soggetti con infezione respiratoria con febbre maggiore di 37,5° devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il medico curante, come già disposto dai precedenti provvedimenti.

Accesso del pubblico nei parchi, ville e giardini pubblici condizionato dal rispetto del divieto di assembramento e dal distanziamento sociale (di almeno un metro – due metri per l’attività sportiva).

Consentito l’accesso alle aree gioco presenti nei parchi, ville e giardini pubblici, da parte dei minori, anche accompagnati da familiari o altre persone abitualmente conviventi con loro o addette alla loro cura, per svolgere attività ludica/ricreativa, nel rispetto delle linee guida di cui all’allegato 8 del DPCM.

Consentito l’accesso di bambini e ragazzi nei luoghi (diversi da quelli di cui al punto precedente) destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aperto, con operatori cui affidarli in custodia e secondo i protocolli adottati in conformità alle linee guida di cui all’allegato 8 del DPCM.

Attività sportiva e motoria all’aperto, anche in aree attrezzate e nei parchi pubblici accessibili, sempre nel rispetto della distanza di almeno 2 metri per l’attività sportiva (che può essere svolta senza mascherina) e di un metro per ogni altra attività (che necessita, quindi, di mascherina). La distanza non è richiesta per gli accompagnatori di minori e di persone non completamente autosufficienti. Si ritiene, ovviamente, che la deroga valga anche per le persone conviventi.

Eventi e competizioni sportive. Salvo diverse disposizioni regionali, sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori.

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

Sport di contatto[8]. Salvo si tratti di competizioni di cui al punto precedente, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, è consentita l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento, solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.

Consentita l’attività sportiva di base e motoria presso le palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici o privati, ovvero presso altre strutture dove si svolgono attività dirette al benessere della persona attraverso l’esercizio fisico. Resta fermo l’obbligo di distanziamento e del divieto di assembramento e il rispetto dei protocolli anti-contagio.

Manifestazioni pubbliche. Ammesse solo se in forma statica, nel rispetto delle distanze sociali e delle altre misure di contenimento del contagio, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del TULLPS.

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo. Ammesse dalle ore 8,00 alle ore 21,00 se la Regione ha valutato la compatibilità delle attività con la situazione epidemiologica locale e ha adottato i protocolli e le linee guida per il loro svolgimento in sicurezza.

Spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale concerto, sale cinematografiche e altri spazi, anche all’aperto. Consentiti con posti a sedere preassegnati nel rispetto della distanza interpersonale di un metro, sia per il personale, sia per gli spettatori (salvo conviventi). Il numero massimo degli spettatori non potrà superare 200 persone per ogni singola sala e 1000 persone all’aperto. Sempre richiesto il rispetto dei protocolli e delle linee guida. Ovviamente restano sospesi quegli eventi che, per le modalità di svolgimento non consentono il rispetto delle condizioni sopra indicate. La Regione può stabilire criteri diversi, d’intesa con il Ministero della salute; sono fatte salve le ordinanze già adottate, che, pertanto, possono essere prorogate.

Attività che si svolgono nelle sale da ballo e discoteche o locali assimilati, all’aperto o al chiuso. La disposizione contenuta nel DPCM pare generica e non riferibile, come lo era l’ordinanza del Ministro della salute del 16 agosto 2020, alle sole attività di ballo.

Feste. Vietate, salvo quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose con partecipazione di un numero massimo di 30 persone e nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e salvo quelle che si svolgono nelle abitazioni private, dove è solo fortemente raccomandato di evitare feste e ricevere persone  in numero superiore a 6 (ovviamente non si contano i conviventi); trattandosi di raccomandazione, ancorchè rafforzata, non sono previste sanzioni e, pertanto, eventuali chiamate per assembramenti all’interno delle abitazioni private non avranno conseguenze, salvo ricorrano altre violazioni relative alla quiete pubblica.

 Manifestazioni fieristiche, congressi, cerimonie pubbliche e riunioni. Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.

Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico

Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.

È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

Luoghi di culto. Accesso consentito con modalità organizzative che consentano di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

Funzioni religiose con la partecipazione di persone. Consentite nel rispetto dei protocolli vigenti (allegati 1-7 del DPCM 13 ottobre 2020).

Musei e altri istituti e luoghi della cultura. Il servizio di apertura al pubblico è assicurato garantendo una fruizione contingentata o comunque tale da evitare assembramenti e da consentire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, tenendo conto delle caratteristiche dei luoghi e dei flussi dei visitatori, tenendo conto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza Stato-Regioni e delle eventuali ulteriori misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, adottate dalle amministrazioni e dai gestori dei musei e degli altri istituti di cui al presente punto.

Divieto di permanenza degli accompagnatori nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione (DEA) e dei pronto soccorso, salva diversa indicazione del personale preposto.

Accesso di parenti e visitatori nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, RSA, hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani – solo nei casi indicati dalla direzione sanitaria, che in tal caso è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire la trasmissione del virus.

Attività commerciali al dettaglio. Come in passato anche il nuovo DPCM prescrive, inoltre, che l’accesso nelle attività commerciali al dettaglio avvenga in modo che sia assicurato in maniera dilazionata, che sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro e che sia consentita la permanenza all’interno dei locali per il tempo strettamente necessario a completare gli acquisti. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei protocolli o linee guida regionali, della Conferenza Stato-Regioni adottati in coerenza con i principi dei protocolli e linee guida nazionali, nonché dell’allegato 10 del DPCM. È inoltre raccomandato il rispetto delle indicazioni dell’allegato 11 del decreto.

Servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, etc.).

  • Consentiti dalle 5.00 fino alle 24.00 per quelli con consumo al tavolo, con un massimo di 6 persone per tavolo[9] e fino alle 18,00 per gli altri servizi in assenza di consumo al tavolo, sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti[10].
  • Consentite le attività delle mense e dei catering continuativo su base contrattuale, ne rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
  • Consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie per il confezionamento e il trasporto, nonché la vendita per asporto, ma solo fino alle 24.00 (dalle 5.00), nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e con il divieto di consumo all’interno dei locali e nelle adiacenze degli esercizi.
  • È fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  • Restano altresì aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati all’interno di ospedali e aeroporti, nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, con obbligo di assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro.

Servizi alla persona. Sono consentiti previo accertamento della compatibilità da parte delle Regioni e delle Provincie autonome della compatibilità di tali attività con l’andamento epidemiologico e nel rispetto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza Stato-Regioni. Resta fermo in ogni caso lo svolgimento dei servizi alla persona già autorizzati con il DPCM 26 aprile 2020 (cioè le lavanderie e i servizi di pulitura di articoli tessili e pellicceria, le lavanderie industriali, le altre lavanderie e tintorie, nonché i servizi di pompe funebri e attività connesse).

 Servizi bancari, finanziari, assicurativi, attività settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. Restano garantiti nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

Misure di informazione e prevenzione.

Nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, devono essere esporti nei luoghi aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni di prevenzione di cui all’allegato 19 del DPCM 13 ottobre 2020. I sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione di tali informazioni anche presso gli esercizi commerciali.

Nelle pubbliche amministrazioni e in particolare nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario e in tutti i locali aperti al pubblico, sono messi a disposizione dei visitatori e degli utenti, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.

Le aziende di trasporto pubblico adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi di trasporto con cadenza ravvicinata.

Trasporto pubblico di persone in servizio di linea.

Tutte le attività inerenti il trasporto pubblico di persone in servizio di linea sono espletate nel rispetto dei protocolli di cui agli allegati 14 e 15 del DPCM 13 ottobre 2020, che potranno essere modificati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero.

Si tralasciano per il momento le disposizioni riguardanti l’ingresso in Italia dall’estero, nonché i transiti e i soggiorni di breve durata in Italia, in quanto situazioni di minore incidenza sull’attività della Polizia Locale, per le quali si rinvia alla lettura del DPCM 13 ottobre 2020 (artt. 4, 5 e 6).

Nulla cambia per quanto concerne il sistema sanzionatorio che continua a fare riferimento ai decreti legge 19 e 33 del 2020.

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[1] Che continua, ad esempio, a disciplinare e sanzionare le misure di isolamento, il distanziamento sociale e altri divieti residuali.

[2] La proroga dello stato di emergenza e le nuove disposizioni sul possesso e l’uso delle mascherine

[3] Non è stato precisato quale è l’autorità competente a disporre la chiusura, ma, almeno dalle prime dichiarazioni del Presidente del Consiglio, si è compreso che spetterà ai sindaci adottare il relativo provvedimento.

[4] Anche qui si reitera l’errore, corretto poi dal nuovo DPCM per la somministrazione, di non aver previsto l’orario di riapertura, anche se tale lacuna potrà essere colmata dal provvedimento di chiusura.

[5] Per centri urbani si intenderanno i centri abitati, così come definiti dal codice della strada, ovvero qualsiasi aggregato urbano, anche con un numero inferiore a 25 edifici o comunque non ricadente nel perimetro delimitato dai segnali di inizio e fine centro abitato? Per il momento suggerirei di riferirsi al centro abitato secondo la delimitazione adottata ai sensi dell’articolo 4 del codice della strada

[6] La norma fa riferimento alla possibilità di accedere (e quindi poi anche di uscire dalla zona interdetta) per recarsi presso gli esercizi commerciali, per cui non si comprende se con tale termine si sia voluto intendere qualsiasi attività, compresi i servizi di ristorazione di cui alla lett. ee) dell’articolo 1, comma 6 del decreto, ovvero solo alle attività commerciali al dettaglio di cui alla precedente lettera dd) ed eventualmente anche quella all’ingrosso. Pare doversi concludere che il termine riguardi qualsiasi attività, comprese quelle che rendono servizi di ristorazione, poiché altrimenti quest’ultime sarebbero inaccessibili, pur potendo restare aperte sino alle 24.00 se con somministrazione ai tavoli.

[7] Anche per tale deroga occorre porsi alcuni interrogativi. Infatti, chiunque potrebbe avere la necessità di raggiungere una abitazione privata all’interno dell’area interdetta dalle ore 21.00; la norma non specifica che la deroga sia riferita alla necessità di raggiungere la “propria” abitazione e, quindi, che si tratti dei soli residenti, ben potendo valere allora per anche per i congiunti che si rechino o si siano recati a far visita ai parenti, ovvero anche ai soli amici. Inoltre, le strutture ricettive non possono essere comprese nel concetto di “abitazione privata”, anche se si è certi che una interpretazione coerente porti a concludere che come tali si devono intendere anche gli alberghi, gli hotel, gli ostelli, etc.

[8] Elencati nell’allegato I del decreto del Ministro delle politiche giovanili e dello sport del 13 ottobre 2020

[9] Nulla si precisa ove le persone presenti al tavolo siano tutte conviventi. In caso di controllo, salva diversa successiva precisazione del Ministero, si ritiene che il divieto non operi se si tratta di conviventi nella medesima abitazione.

[10] Sono state recepite le critiche relative all’assenza di un termine per la riapertura, anche se non si comprende se tale termine valga anche per la vendita da asporto. Al momento si ritiene che si applichi, quantomeno per ragionevolezza.

 

PER APPROFONDIRE

TESTO AGGIORNATO DEL DPCM 13/10/2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/10/2020 (G.U. 13/10/2020 n. 253)
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».

 

Circolare Ministero dell’interno 20/10/2020 prot.15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.